RC17 Segnalazione interna di condotta illecita (c.d. whistleblower)

1. FINALITA’

La legge n. 179 del 30 Novembre 2017 ha aggiornato l’istituto denominato “whistleblower” per la segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito ed in ragione del proprio rapporto di lavoro determinate categorie di soggetti, nell’esclusivo interesse all’integrità della pubblica amministrazione di appartenenza, prevedendo adeguate misure di tutela per il segnalante.

L’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Settentrionale – porti di Venezia e Chioggia prevede un’apposita procedura di segnalazione, gestione e tutele per le:

“Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di eventuale situazione di illecito interna all’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro”.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare a carico del segnalante nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità dello stesso per i reati di calunnia e diffamazione.

Le categorie di soggetti individuati, oltre alla presente modalità, possono segnalare o denunciare eventuali situazioni di illecito:

2. SOGGETTI INTERESSATI

Oltre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, che è il destinatario delle segnalazioni, per “pubblico dipendente” si intendono le seguenti categorie di soggetti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale:

  • Tutti i dipendenti a qualsiasi titolo;
  • I collaboratori e consulenti;
  • I lavoratori ed i collaboratori delle imprese private fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell’Autorità.

3. DESCRIZIONE

Le categorie di soggetti individuati al punto 2. che segnalano possibili situazioni di illecito e/o irregolarità all’interno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, di cui siano venuti a conoscenza, comunicano per iscritto, utilizzando e consegnando a mano il modello allegato al RPCT, il quale garantisce e tutela la riservatezza dell’identità del segnalante e del soggetto segnalato e dei fatti in ogni suo ambito e fase procedurale (salvo i casi e le eccezioni previste dalla Legge). Tale garanzia deve essere adottata dai soggetti chiamati a svolte l’attività istruttoria.

Il RPCT può prendere in considerazione le segnalazioni che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basate su elementi aleatori o riportati (ad esempio: lamentele personali, ritorsioni…).

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Il segnalante è tenuto, quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche a riscontro di quanto oggetto di segnalazione.

Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Inoltre il RPCT, in sede di verifica ed analisi della segnalazione, può richiedere ulteriori informazioni e/o documenti al segnalante ai fini della valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali (fumus) per la prosecuzione e l’approfondimento della stessa in fase istruttoria.

In particolare, le principali tutele prevedono che:

  • L’Autorità ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela e protezione della riservatezza circa l’identità del segnalante;
  • La segnalazione è sottratta all’accesso documentale previsto dagli articoli 22 ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • Il segnalante non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, e può segnalare (anche attraverso le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative) all’Anac i fatti oggetto di discriminazione o di ritorsione.

La riservatezza del segnalante ha diversi gradi di tutela in base agli effetti che ne derivano:

  • Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale. Tale disposizione prevede l’obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari «fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (il cui relativo avviso è previsto dall’art. 415-bis c.p.p.);
  • Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l’obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l’identità del segnalante potrà essere svelata dall’autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174);
  • Nell’ambito del procedimento disciplinare attivato dall’amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l’identità del segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest’ultimo. Nel caso in cui l’identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l’addebito disciplinare l’ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità, comportando l’archiviazione della segnalazione.

4. INDIRIZZI OPERATIVI

La procedura di gestione delle segnalazioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, si svolge secondo le seguenti fasi:

  • Consegna della segnalazione, con data certa, al RPCT mediante lo specifico modulo (coerente sulla base del modello ANAC), pubblicato alla sezione Amministrazione trasparente → Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione. In tale fase RPCT individua un canale comunicativo con il segnalante per richiede ulteriori informazioni o fornire i necessari ritorni;
  • A tal proposito si rammenta che la parte del modulo dedicata (PARTE A) ai dati del segnalante dovrà essere inserita in una busta sigillata e corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del segnalante.
  • La busta dovrà essere inserita in una busta più grande unitamente alla parte del modulo con la descrizione della segnalazione (PARTE B), con l’eventuale documentazione a corredo della denuncia;
  • Apertura da parte del RPCT della busta con assegnazione di un medesimo codice sostitutivo da apporre sulla PARTE B e sulla busta contenente la PARTE A del modulo e protocollazione della PARTE B, adottando opportune misure di salvaguardia delle informazioni contenute, limitando la visibilità del protocollo e le informazioni disponibili;
  • Esame preliminare della segnalazione da parte del RPCT, nei principi di imparzialità, entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione, finalizzati a determinare i requisiti per l’avvio dell’istruttoria; in tale fase RPCT può essere coadiuvato dall’Area Qualità, Anticorruzione e Trasparenza ed eventualmente da altra struttura dell’Ente;
  • Se dall’esame preliminare emerge l’assenza degli elementi necessari per avviare l’istruttoria, RPCT archivia la segnalazione dando evidenza dei presupposti che ne hanno determinato l’archiviazione. La segnalazione verrà considerata inammissibile, ad esempio, per:
    • Manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione;
    • Incompetenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale sulle questioni segnalate;
    • Manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
    • Intervento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale non più attuale;
    • Finalità palesemente emulativa;
    • Accertato contenuto generico della segnalazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
    • Produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
    • Mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.
  • Avvio dell’istruttoria, qualora la fase preliminare evidenzi la sussistenza dei requisiti essenziali, con eventuale possibilità di richiedere al segnalante ulteriori informazioni ed integrazioni istruttorie, che si concluderà entro 30 giorni dalla data di avvio; in tale fase RPCT può essere coadiuvato dall’Area Qualità, Anticorruzione e Trasparenza ed eventualmente da altra struttura dell’Ente;
  • L’istruttoria si concluderà con l’adozione dei seguenti provvedimenti:
  • Archiviazione in caso di inammissibilità;
  • Assegnazione ai soggetti competenti (Anac, Ufficio Sanzioni Disciplinari, Corte dei Conti o Procura della Repubblica) per l’istruttoria o per l’adozione dei provvedimenti conseguenti. In tale ipotesi la trasmissione della segnalazione avverrà senza l’indicazione dell’identità del segnalante. Laddove, fosse richiesta dall’Autorità ricevente per esigenze istruttorie, si procederà a trasmetterla successivamente, con le tutele previste.
  • La conservazione della documentazione relativa alla segnalazione ed all’identità del segnalante sarà curata dal RPCT attraverso metodi e strumenti sicuri e di certa affidabilità, con obbligo di assoluta riservatezza e non divulgazione della medesima anche da parte dei soggetti eventualmente coinvolti nella fase istruttoria.

Al fine di garantire elevati standard di riservatezza delle informazioni che interessano questo istituto, tutti i documenti in entrata ed in uscita verranno assegnati ad una struttura interna al documentale denominata “RPCT-Whistleblowing” con visibilità esclusiva al RPCT. Ogni segnalazione ed integrazione verrà repertoriata al suo interno direttamente dal RPCT, come le comunicazioni verso l’esterno o l’interno. Il personale che provvede alla protocollazione di comunicazioni che pervengono dall’esterno è tenuto al rispetto dei doveri individuati nel codice di comportamento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

La documentazione (cartacea e digitale) inerente la singola segnalazione è conservata per un periodo di cinque anni:

  • Dall’archiviazione;
  • Dalla comunicazione di conclusione dei procedimenti svolti dagli organi giudiziari, qualora siano state inoltrate per competenza;
  • Dalla comunicazione all’ufficio disciplinare.

5. MODULISTICA E FONTI DI RIFERIMENTO

Modello MRC17 parte A.
Modello MRC17 parte B.
Legge 6 Novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
Legge 30 Novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Determinazione del 28 aprile 2015, n. 6 Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower).
Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)- in consultazione.
Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell’AdSPMAS.

Allegati