Rimborso tassa di iscrizione all’albo

Tipologia Decretazione
Numero 2024.0000213
Data 11/04/2024
Struttura Proponente SG
Oggetto Rimborso tassa di iscrizione all’albo
Contenuto Visti:
-la legge n. 84/1994 e s.m.i.;
-il decreto n. 224 del 28 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili con il quale è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio;
-il decreto n. 355 del 2 gennaio 2020 “Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe esecutive”, -il decreto n. 392 del 13 marzo 2020 “Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe esecutive – integrazione al decreto n. 355 del 2 gennaio 2020”;
-la Delibera del Comitato di Gestione n. 6 del 10 settembre 2021 con cui viene nominata Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, ai sensi dell’art. 10 della legge n.84/94 e s.m.i., Antonella Scardino;
-il decreto n. 688 del 26 ottobre 2021 con il quale Antonella Scardino viene assunta alle dipendenze dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con il ruolo di “Segretario Generale”;
- il decreto legislativo n. 36/2023;
- la circolare CNI n.615/2015 che stabilisce che il dipendente ha diritto al rimborso della tassa di iscrizione all’albo qualora la stessa sia funzionale allo svolgimento di una attività professionale e vi sia un vincolo di esclusività, nell’ambito del rapporto di lavoro tra dipendente e il datore di lavoro;
- che a favore del rimborso ai dipendenti della tassa di iscrizione a un albo professionale si sono espressi, seppur in ambiti diversi ma assimilabili, la Corte di cassazione (Sez. Lavoro, sentenza n. 7776 del 16.4.2015), il Consiglio di Stato (parere n. 1081 del 15.3.2011) e il Tribunale di Pordenone (sentenza 6.9.2019, n. 116);
- che il datore di lavoro è obbligato a mantenere indenne il lavoratore da ogni spesa necessaria all’espletamento dell’incarico professionale assunto come dipendente in base al principio generale di cui all’art. 1719 Cod. Civ.,
- la risposta del MIT del 30/08/2023 al Quesito n. 2260, avente ad oggetto “Necessità per il tecnico, pubblico dipendente, di essere iscritto all'albo professionale per svolgere funzioni RUP, DL”, per cui non è necessaria l’iscrizione all’ordine professionale “purchè ricorrono le condizioni di cui all’art. 4 comma 2 dell'allegato I.2 del Dlgs 36/23 e per quanto attiene le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 4 del medesimo allegato è sufficiente la mera abilitazione purchè, le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non coincidano nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice”;
-che la quota di iscrizione all’ordine degli ingegneri varia a seconda della provincia e per Venezia è pari a € 200,00;
- il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente da cui derivano i budget dedicati agli obiettivi e attività in capo alle strutture,

decreta
-di impegnare la spesa di € 1.500,00 al capitolo n. 112.40 “Altri oneri del personale” per il rimborso della quota annuale di iscrizione all’albo indicativamente a n. 6 dipendenti e a eventuali nuovi assunti nel corso dell’anno, che verrà rimborsata direttamente nel cedolino, in base agli stanziamenti assegnati con il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario corrente.
Spesa Prevista 1.500,00
Principali Documenti
Allegati 2024.0000213_decretazione.pdf