| Tipologia | Decretazione |
| Numero | 2025.0000250 |
| Data | 29/04/2025 |
| Struttura Proponente | DRU |
| Oggetto | Rimborso quota annuale di iscrizione all’albo |
| Contenuto | Visti: -la legge n. 84/1994 e s.m.i.; -il decreto n. 224 del 28 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili con il quale è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale; - decreto n. 1234 del 2 dicembre 2024 “Provvedimenti organizzativi – Direzione Gestione e Sviluppo Risorse Umane”; -il decreto n. 1240 del 17 dicembre 2024 con cui è stato definito l’assetto organizzativo della Segreteria Tecnico Operativa nonché attribuite deleghe al Direttore Gestione e Sviluppo Risorse Umane Antonio Revedin; -il bilancio di previsione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per l’esercizio finanziario 2025, approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 25.10.2024 (Delibera n. 18); -il “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di Venezia” approvato dall’Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, così come modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, successivamente approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012; - il decreto legislativo n. 36/2023; - la circolare CNI n.615/2015 che stabilisce che il dipendente ha diritto al rimborso della tassa di iscrizione all’albo qualora la stessa sia funzionale allo svolgimento di una attività professionale e vi sia un vincolo di esclusività, nell’ambito del rapporto di lavoro tra dipendente e il datore di lavoro; - che a favore del rimborso ai dipendenti della tassa di iscrizione a un albo professionale si sono espressi, seppur in ambiti diversi ma assimilabili, la Corte di cassazione (Sez. Lavoro, sentenza n. 7776 del 16.4.2015), il Consiglio di Stato (parere n. 1081 del 15.3.2011) e il Tribunale di Pordenone (sentenza 6.9.2019, n. 116); - che il datore di lavoro è obbligato a mantenere indenne il lavoratore da ogni spesa necessaria all’espletamento dell’incarico professionale assunto come dipendente in base al principio generale di cui all’art. 1719 Cod. Civ., - la risposta del MIT del 30/08/2023 al Quesito n. 2260, avente ad oggetto “Necessità per il tecnico, pubblico dipendente, di essere iscritto all'albo professionale per svolgere funzioni RUP, DL”, per cui non è necessaria l’iscrizione all’ordine professionale “purché ricorrono le condizioni di cui all’art. 4 comma 2 dell'allegato I.2 del Dlgs 36/23 e per quanto attiene le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 4 del medesimo allegato è sufficiente la mera abilitazione purché, le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non coincidano nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice”; -che la quota di iscrizione all’ordine degli ingegneri varia a seconda della provincia e per Venezia è pari a € 200,00; - il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente da cui derivano i budget dedicati agli obiettivi e attività in capo alle strutture, decreta -di impegnare la spesa di € 2.000,00 al capitolo n. 112.40 “Altri oneri del personale” per il rimborso della quota annuale di iscrizione all’albo in base agli stanziamenti assegnati con il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario corrente. |
| Spesa Prevista | 2.000,00 |
| Principali Documenti | |
| Allegati | 2025.0000250_decretazione.pdf |
