| Tipologia | Decretazione |
| Numero | 2025.0000402 |
| Data | 10/07/2025 |
| Struttura Proponente | DTEC |
| Oggetto | R/RE Ievoli White – danneggiamento Meda Verde n. 4143.2 all’ingresso della bocca di porto di Malamocco in data 19.02.2014 – Oneri di ripristino del corpo luminoso – posizione creditoria AdSPMAS – credito non recuperabile – Stralcio di posta attiva da bilancio corrente |
| Contenuto | PREMESSO CHE - nella serata del 19.02.2014 il convoglio composto dal rimorchiatore IEVOLI WHITE e dalla chiatta BARGE 92 urtava, danneggiandola, la Meda Verde n. 4143.2 dell’Elenco Fari e Fanali lungo il canale Malamocco-Marghera; -con lettera prot. 4564 del 20.02.2014 la Capitaneria di Porto provvedeva ad informare del sinistro MARIFARI Venezia, chiedendo altresì di voler quantificare l’ammontare degli oneri necessari al ripristino del segnalamento danneggiato, ciò anche al fine di determinare l’ammontare del deposito cauzionale da richiedere ai sensi dell’art. 75 comma 2 cod. nav. a carico del danneggiante; -MARIFARI riscontrava la richiesta della Capitaneria con comunicazione del 21.02.2014, in cui informava del fatto che “la meda fissa 4143.2 (….) investita da R/r Ievoli White è andata completamente distrutta”; indicando in € 180.000,00 l’importo del deposito cauzionale da richiedere al responsabile del danno; -in data 25.02.2014 veniva informata del sinistro anche l’Autorità Portuale di Venezia che, pertanto, provvedeva con comunicazione in pari data (prot. APV n. 2966) a contattare l’Agenzia Marittima di appoggio del rimorchiatore Ievoli White (Ag. Marittimo C. Tonolo p.p), contestando il sinistro e addebitandone la responsabilità in capo a Ievoli White, con quantificazione degli oneri di riparazione stimata in € 200.000,00. Conseguentemente, APV richiedeva all’Agenzia Marittima la presentazione di idonea garanzia quale condizione necessaria ai fini del rilascio di nulla osta per la (ri)partenza del rimorchiatore; -la Meda di cui trattasi è costituita da una piattaforma in calcestruzzo su cui poggia un casotto in calcestruzzo contenente l’impianto elettrico necessario all’attivazione del segnalamento marittimo. La struttura sopra descritta (piattaforma + casotto) costituisce parte del demanio marittimo affidato ex lege alla gestione dell’Autorità di Sistema Portuale, tenuta a provvedere alla sua manutenzione ai sensi dell’art. 6 comma 4 lett. b) della vigente Legge n. 84/1994 e s.m.i. in quanto parte comune dell’ambito portuale. La struttura costituente il ‘corpo elettrico’ del segnalamento marittimo è gestito dalla Marina Militare e, più nello specifico, alla Direzione Fari e Segnalamenti del Comando Logistico, che vi provvede per tramite del Comando di Zona (MARIFARI); -in data 25.02.2014 l’Autorità Portuale di Venezia, provvedeva ad informare del sinistro anche l’Agenzia Marittima d’appoggio del rimorchiatore (Ag. Marittima. C. Tonolo), contestando in capo a Ievoli White la responsabilità del danneggiamento e sollecitando la presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia degli oneri di ripristino, stimati in € 200.000,00. Analogamente procedeva la Capitaneria di Porto con lettera prot. 4853 del 24.02.20; -a seguito del sinistro sopra descritto, avendo lo stesso interessato la Meda Verde nella sua interezza (parte infrastrutturale e corpo elettrico), l’Autorità Portuale di Venezia, in ragione di quanto previsto ex art. 6 comma 4 lett. b) della legge portuale, ha provveduto ad affidare con procedura di somma urgenza ex artt. 175-176 del DPR n. 207/2010 i lavori di ripristino della Meda, comprensivi delle attività di sostituzione e riattivazione del corpo elettrico, in quanto considerate assorbite nell’appalto principale avente ad oggetto la ricostruzione dell’intera infrastruttura (piattaforma + casotto in calcestruzzo). -con decretazione n. 1340 del 2014 (all. 1) avente ad oggetto “messa in sicurezza e ripristino della meda n. 41432.2 (CS1) lungo il canale Malamocco Marghera nel Porto di Venezia” è stato disposto di sanzionare l’affidamento degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della meda e delle apparecchiature elettriche di segnalazione, di autorizzare la spesa di complessivi € 198.026,32 a copertura dell’intervento eseguito in regime di somma urgenza ai sensi degli artt. 175-176 del DPR 207/2010 con contestuale accertamento del recupero della stessa da assicurazione comando nave– accertamento 1340/2014; -conclusi i lavori, l’Autorità Portuale di Venezia con lettera prot. 3421 del 23.02.2016 trasmetteva all’Agenzia Marittima C. Tonolo p.p. copia delle fatture emesse dalle ditte sopra indicate, chiedendo il pagamento di € 198.026,32 a ristoro delle spese sostenute dall’Amministrazione per la riparazione del danno causato dal rimorchiatore Ievoli White; -in riscontro alla richiesta di pagamento, l’Autorità Portuale riceveva lettera dello Studio Legale E. Morace & Co. di Napoli, scritta in nome e per conto di MARNAVI S.P.A. (società armatrice del rimorchiatore Ievoli White) e assunta a protocollo APV n. 8389 del 25.4.2016, con la quale veniva respinta ogni responsabilità in uno alle richieste risarcitorie, imputando la causa del sinistro alla scarsa illuminazione del canale San Leonardo all’epoca dei fatti nonché alle avverse condizioni meteomarine; -seguiva copiosa corrispondenza tra le parti, fino alla proposizione da parte di AdSPAMS di un ricorso giudiziale (Tribunale di Venezia, RG 3341/2019), , definito con l’atto di quietanza e transazione che si allega (all. 2), in forza del quale Marnavi Spa ha versato a quest’Amministrazione la somma di € 65.000 a titolo di risarcimento del danno patito; -a seguito del parziale risarcimento del danno, permane a bilancio dell’Ente un residuo attivo per € 133.026,32, la cui possibilità di recupero è stata valutata dall’Amministrazione con l’ausilio dell’Avvocatura Distrettuale che, con parere reso in data 14.04.2025 (prot. AdSPMAS n. 8399/2025, all. 3), ha confermato l’impossibilità a procedere al recupero del residuo danno cagionato, e ciò in ragione di una duplice considerazione, ossia che fin da subito AdSPMAS si è fatta carico di agire per l’intero danno cagionato da Ievoli White alla Meda Verde e che il contenzioso civile che è scaturito dal sinistro per il risarcimento dei danni è stato definito nel dicembre 2020 con l’atto di transazione in sede giudiziale già allegato. VISTI • la Legge 28 gennaio 1994, n.84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni; • il D.Lgs. 04 agosto 2016, n. 169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f) della Legge 7 agosto 2015, n. 124” ed il relativo Allegato A secondo cui rientrano nell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale i porti di Venezia e di Chioggia; • il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità Portuali”; • il Decreto n. 2009 del 10 marzo 2017 di costituzione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale, come risultante dall’aggregazione dei porti di Venezia e di Chioggia; • il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025, adottato con delibera del Comitato di Gestione n. 18 del 29 ottobre 2024; • il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dall’ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02 del 29/03/2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24/05/2007, e successivamente modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22/12/2011, approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23/03/2012 ed in particolare l’art. 43 “riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti”; PRESO ATTO del parere legale reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato reso in data 14.04.2025 (prot. AdSPMAS n. 8399/2025) per cui, considerato che fin da subito AdSPMAS si è fatta carico di agire per l’intero danno cagionato da Ievoli White alla Meda Verde e che il contenzioso civile che è scaturito dal sinistro per il risarcimento dei danni è stato definito nel dicembre 2020 con atto di transazione in sede giudiziale, è stato dato atto dell’impossibilità a procedere al recupero del residuo danno cagionato; * Per tutto quanto sopra rappresentato, esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione del credito, si ritiene il valore residuo del danno, pari a € 133.026,32, non più ascrivibile come posta attiva e SI DISPONE la cancellazione del corrispondente residuo attivo previa deliberazione del comitato di Gestione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Amministrazione e contabilità. |
| Spesa Prevista | 133.026,32 |
| Principali Documenti | |
| Allegati | 2025.0000402_decretazione.pdf |
