Proroga tecnica incarico del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale porti di Venezia e Chioggia (AdSP) per il periodo dalle ore 24,00 del 01.12.2018 alle ore 24,00 del 31.10.2019 – Autorizzazione al Broker a negoziare con gli assicuratori le polizze in scadenza. CIG: 598886688F

Tipologia Decretazione
Numero 2018.0000608
Data 28/11/2018
Struttura Proponente SG
Oggetto Proroga tecnica incarico del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale porti di Venezia e Chioggia (AdSP) per il periodo dalle ore 24,00 del 01.12.2018 alle ore 24,00 del 31.10.2019 – Autorizzazione al Broker a negoziare con gli assicuratori le polizze in scadenza. CIG: 598886688F
Contenuto VISTO:
 il D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
 il Decreto n. 74 del 7 marzo 2017 del ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il quale è stato nominato il Presidente dell’autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale di cui all’art. 10 della Legge 84/94 così come modificato dal D. Lgs 4 agosto 2016 n. 169;
 il Decreto del Presidente n. 2009 del 10 marzo 2017 con cui è stata costituita l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale;
 il bilancio di previsione dell’Autorità di Sistema Portuale per l’esercizio finanziario 2018, adottato con Delibera del Comitato di gestione n. 7, del 03.11.2017;
 il “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di Venezia” approvato dall’Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, così come modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, successivamente approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012.
CONSIDERTO CHE:
 nel 2015 con lettera d’ordine APV/2634 del 19.02.2015 l’Ente affidava a seguito di una procedura di cottimo fiduciario il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 2014 – 2018 alla società AON S.p.A. di Milano con sede operativa a Treviso;
 il 30.11.2018 il suddetto servizio andrà a scadere;
 l’affidamento del servizio in oggetto a soggetto specializzato è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l’individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell’Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell’esperienza di specialisti in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto di polizze atte ad assicurare l’ottimale copertura di ogni possibile rischio, considerata, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
 consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi e del fatto che il ricorso all’attività del broker assicurativo peraltro, è stato configurato dalla stessa giurisprudenza e dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici oggi ANAC, come appalto di servizi;
 il servizio non può essere acquisito mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, in quanto non sono attualmente attive in CONSIP convenzioni relative allo stesso né convenzioni relative a servizi comparabili né per gli stessi motivi, mediante il ricorso al mercalo elettronico per le pubbliche amministrazioni (M.E.P.A.) per cui è possibile procedere in modo autonomo.
RITENUTA la necessità di continuare ad avvalersi del qualificato servizio di brokeraggio assicurativo per i seguenti motivi:
 Il Broker è la figura alla quale la Legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione infatti, in base all’art. 106 D.Lgs n. 209 del 07.09.2005 e s.m.i., l’attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il “presentare o proporre prodotti assicurativi…….o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”;
 Il Broker grazie alla conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell’Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che economico a tutela degli interessi dell’AdSP, di assistere la medesima nella predisposizione della documentazione di gara per l’aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi e nella trattazione dei sinistri se non anche di costituirsi quale unico interlocutore con l’AdSP in ordine alla problematiche inerenti i contratti assicurativi e gli eventuali sinistri.
DATO ATTO CHE:
 pur essendo l’attività del Broker “attività a titolo oneroso”, essendo esercitata “professionalmente”, la corresponsione della provvigione non fa carico all’Ente bensì all'agente di assicurazione; lo stesso giudice contabile ha evidenziato che l’entità della provvigione riconosciuta dalle compagnie di assicurazione ai Broker, viene compensata dal mancato versamento “pro quota” della provvigione all'agente assicurativo, senza che vi sia un riversamento sui premi (Corte dei Conti, Lombardia, n. 1536/15.12.2004);
 al solo fine dell’individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore presunto del servizio in oggetto, è indicativamente stimato per un anno in € 28.545,00, applicando un’aliquota provvigionale media del 10% sui premi imponibili pagati dall'Amministrazione nel 2018 per le polizze RCA e RC rami diversi moltiplicato per l'intera durata dell'affidamento e che comunque il raggiungimento di tale importo non è garantito né l’AdSP è in alcun modo vincolata a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo.
VISTO che il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e l’art. 2 del capitolato speciale vigente, relativo alla durata del contratto fa salva la possibilità di una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'affidamento del nuovo incarico e nelle more dell’acquisizione definitiva delle competenze anche assicurative nell’ambito del porto di Chioggia.
RILEVATE le motivazioni sopra richiamate si propone di:
 procedere, per quanto scritto in premessa, alla proroga tecnica del servizio in essere di brokeraggio assicurativo per la gestione delle polizze assicurative dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale porti di Venezia e Chioggia, con la società AON S.p.A. di Milano, che espleta tale servizio a favore dell’Ente tramite le proprie sedi operative di Treviso e Vicenza, per il periodo dalle ore 24:00 del 30.11.2018 alle ore 24:00 del 31.10.2019, e cioè per il tempo necessario all'indizione di nuova gara (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 5 luglio 2013, n. 3580), alle medesime condizioni di cui all'attuale disciplinare di incarico in corso;
 di autorizzare il suddetto Broker a negoziare con le compagnie assicurative i testi delle polizze in essere di seguito elencate attualmente in scadenza:
o Libro Matricola, 1467/230/118621324 – Unipol Assicurazioni (scad. 31.12.2018)
o Infortuni, 2M/M12318419 – ITAS MUTUA (scad. 31.12.2018)
o Polizza Vita, 901/64529 – Generali Assicurazioni (scad. 01.01.2019)
o All Risks Danni Diretti, 0747.1005000184 - ITAS MUTUA (scad. 31.03.2019)
o RCT/O, 696/342892219 – Generali Assicurazioni (scad. 31.03.2019)
o RC Patrimoniale, BE000056849 – Lloyd’s of London (scad. 08.05.2019)
o TL ENTI PUBBLICI – 91/M11001047 - ITAS MUTUA (scad. 31.10.2019)
 di dare atto che il CIG della polizza in questione è 598886688F
 individuare nella persona del Dott. Stefano Bonaldo, Responsabile Area Affari Generali, il responsabile unico del procedimento per gli atti di adempimento della presente pratica.
Spesa Prevista 0,00
Principali Documenti
Allegati 2018.0000608_decretazione.pdf