Tipologia | Decretazione |
Numero | 2019.0000026 |
Data | 06/02/2019 |
Struttura Proponente | DCOP |
Oggetto | Proroga all’appalto di servizi di vigilanza e security nelle aree portuali di Venezia e Porto Marghera – Periodo 01/01/2019 al 30/04/2019. – CIG 77628992E9 |
Contenuto | Ai sensi della legge n. 84/94 e s.m.i. art. 6, comma I, lettera a), art. 8, comma III, lettera h), i compiti e poteri dell’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Settentrionale si estrinsecano anche attraverso la vigilanza ed il presidio delle aree e dei beni del demanio marittimo nonché in riferimento alla sicurezza delle attività svolte e alla sicurezza stessa di tali beni e delle persone. Per l’attuazione dei suddetti compiti e poteri si fa riferimento alla seguente normativa in tema di Port Security e Port Facility Security: • Regolamento (CE) n. 725/2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali; • Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (PNSM) edizione 26 Aprile 2007, approvato con DM 83T del 20/06/2007; • D.Lgs. n. 203 del 06/11/2007, attuativo della Direttiva 65/2005/CE; ed ai seguenti atti: • Valutazione di Sicurezza del Porto di Venezia approvata con Decreto CP n. 181/2017; • Piano di Sicurezza del Porto approvato con Decreto CP n. 182/2017; • Piano Locale di Sicurezza del Porto di Venezia discendente dal Piano Nazionale “Cristoforo Colombo” del 12 febbraio 2015. Con il D.Lgs. n. 169 del 04/08/2016 l’Autorità Portuale di Venezia è diventata Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (AdSP MAS) con l’incorporazione del porto di Chioggia. Ad oggi non è ancora stato completato il trasferimento dall’ASPO ad AdSP delle aree portuali e dei relativi varchi di accesso che dovranno essere inseriti nel capitolato speciale per la nuova gara d’appalto del servizio. I servizi da eseguire consistono principalmente in: • Servizio di vigilanza e security portuale ai varchi d’accesso di Marghera (Varco di Via del Commercio e varco di Via dell’Azoto), Venezia (varco Sant’Andrea) nell’arco di 24 ore per 7 giorni su 7 e gestione delle autorizzazioni, nonché presso i varchi delle aree di Chioggia che verranno trasferite ad AdSP; • Gestione della Control Room, Pronto intervento nelle aree portuali di Venezia e Chioggia, nonchè Ronda automunita nell’arco di 24 ore per 7 giorni su 7 presso Porto Marghera. Considerando che: 1) con bando di gara del 29 aprile 2015 l’Autorità Portuale di Venezia aveva avviato la procedura per l’affidamento dei servizi di vigilanza e di security nelle aree portuali di Venezia e porto Marghera; 2) la citata procedura d’affidamento è stata interrotta prima dell’aggiudicazione, a seguito della notifica del provvedimento prot. AdSPMAS n. 13447 del 17.10.2017 di non aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, motivato con le seguenti ragioni: a. la sopravvenuta inidoneità delle specifiche tecniche, originariamente individuate con la procedura di gara espletata, a soddisfare l’interesse pubblico concreto ed attuale, in considerazione del sopravvenuto ampliamento della circoscrizione territoriale del Porto di Venezia, che oggi viene a ricomprendere ex lege anche il Porto di Chioggia e non solo quello di Venezia, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 169 del 2016, b. l’antieconomicità dell'offerta, in considerazione della necessità di espletare un'ulteriore procedura per il solo ambito territoriale del porto di Chioggia, nonché della sua maggiore onerosità in relazione al precedente appalto, risultando all'evidenza maggiormente conveniente, allo stato, l'indizione di nuova ed unitaria procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento del servizio unitario di vigilanza opportunamente integrato e coordinato; 3) seguiva un contenzioso amministrativo deciso con sentenza n. 733 del 5.07.2018 con cui il TAR Veneto — respinte le domande risarcitorie ed indennitarie — senza negare la fondatezza nel merito delle motivazioni di cui sopra rilevava l’erroneità del modulo procedimentale individuato dall’amministrazione procedente nel richiamo dell’art. 81 D.Lgs. 163/2006, poiché "a fronte di una 'sopravvenienza normativa' quale quella richiamata supra, ben possa la stazione appaltante valutare l'esercizio del (diverso) potere di autotutela, sub specie di revoca dell'intera sequenza procedimentale di gara" ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 che, cosi dispone: "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato"; 4) in ottemperanza agli effetti conformativi della sentenza n. 733/2018 del TAR Veneto, l’Amministrazione ha dato avvio alla procedura di revoca ex art. 21-quinquies L. n. 241/1990, definita con provvedimento AdSPMAS prot. 15533 del 06.12.2018; Ciò premesso, al fine di non interrompere il servizio, si chiede di autorizzare la proroga dell’appalto in essere fino al completamento del trasferimento delle predette aree portuali di Chioggia e della procedura di una nuova gara d’appalto e l’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi € 417.000,00 per il periodo dal 01/01/2019 al 30/04/2019 da imputare al capitolo 121.20 “Manutenzione, Pulizia e Vigilanza parti comuni”. |
Spesa Prevista | 417.000,00 |
Principali Documenti | |
Allegati | 2019.0000026_decretazione.pdf |