Ordinanza n. 16045/2019 della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, emessa nel ricorso proposto dall’Ente contro GUERRINO SUVIO ed eredi avverso la sentenza n. 670/2013 della Corte d’Appello di Venezia -pagamento spese processuali

Tipologia Decretazione
Numero 2019.0000699
Data 17/12/2019
Struttura Proponente SG
Oggetto Ordinanza n. 16045/2019 della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, emessa nel ricorso proposto dall’Ente contro GUERRINO SUVIO ed eredi avverso la sentenza n. 670/2013 della Corte d’Appello di Venezia -pagamento spese processuali
Contenuto Come da Ordinanza n. 16045/2019 della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, (all. 1) emessa nel ricorso proposto dall’Ente contro ... ed eredi avverso la sentenza n. 670/2013 della Corte d’Appello di Venezia, depositata il 27.2.14 RGN 944/2010, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha visto la reiezione del ricorso proposto (motivo dedotto: difetto di legittimazione passiva in capo all’Ente). AdSPMAS veniva condannata a versare ai resistenti il complessivo importo di €. 6.090,24 (€. 4.200,00 oltre al 15% per spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, IVA al 22% e 4% c.p.a.), così come liquidato nell’allegata ordinanza della Corte di Cassazione. Nulla è dovuto per contro a titolo di raddoppio del contributo unificato – pure indicato in ordinanza - essendo la causa stata iscritta a ruolo in epoca antecedente all’entrata in vigore della norma che lo prevede, come da email 24.10.2019 della Corte d’Appello di Venezia, Sez. lavoro (all.2).
Con nota del 27 agosto 2019 l’avv. Moro, per i resistenti, richiedeva ad AdSP il pagamento della predetta somma (all. 3). Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario a favore dell’avv. Moro , in forza di mandato ad incassare e quietanzare rilasciatogli a margine del ricorso introduttivo, come da istruzioni operative di cui all’ all.3 alla presente.
Alla luce di quanto sopra, si chiede dunque di autorizzare e liquidare la spesa complessiva di €. 6.090,24 per le suddette causali. Tale impegno trova copertura nella decretazione n. 36/2019 del 16/01/2019 “Impegno di spesa cumulativo a valere sull’esercizio in corso (anno 2019) a titolo di risarcimento del danno, oltre ad accessori, e relative spese legali, aventi origine da sentenza di condanna dell’Autorità Giudiziaria ovvero da transazione per contenzioso a seguito di esposizione ad amianto” ed, eventualmente, successivamente integrata con la decretazione n. 473/2019 del 23/08/2019 “Impegno di spesa cumulativo a valere sull’esercizio in corso (anno 2019) a titolo di risarcimento del danno, oltre ad accessori, e relative spese legali, aventi origine da sentenza di condanna dell’Autorità Giudiziaria ovvero da transazione per contenzioso a seguito di esposizione ad amianto - Integrazione alla Decretazione n. 36/20019.
Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’APV approvato dall’Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012.”. All.c.s.
Spesa Prevista 6.090,24
Principali Documenti
Allegati 2019.0000699_decretazione_AT_SENSIBILI.pdf