| Tipologia | Decretazione |
| Numero | 2025.0000413 |
| Data | 11/07/2025 |
| Struttura Proponente | DRU |
| Oggetto | Liquidazione competenze derivanti dalla sentenza n. 992/2025 pubbl. il 03/04/2025 resa dalla Corte d’Appello di Venezia nel procedimento RG n. 1418/2024. |
| Contenuto | Con sentenza n. 992/2025 pubbl. il 03/04/2025, la Corte d’Appello di Venezia nel procedimento RG n. 1418/2024, in parziale riforma della sentenza 1779/2024 del Tribunale di Venezia che conferma per il resto, ha condannato l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale a pagare ai familiari del Sig. ... le seguenti somme così ricalcolate: - ... € 297.236,00; - ...e ... € 258.126,00 ciascuno; - ..., ...e... € 84.900,00 ciascuno; - ... € 88.296,00; - ... € 76.410,00; a - ... e ..., quali eredi di ..., la somma complessiva di € 69.618,00; il tutto oltre interessi ex art. 1284, 1° comma cc dalla decisione al saldo, somme tutte da cui detrarre quanto eventualmente già versato in forza della sentenza di primo grado per le rispettive voci di danno. Ha condannato, altresì, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale a rifondere le spese di lite, liquidate per il primo grado in € 26.000,00 per compensi e in € 638,91 per anticipazioni, e per l’appello in € 10.500,00 per compensi oltre accessori di legge, importi dai quali vanno detratti i compensi eventualmente già corrisposti in forza della sentenza di primo grado. Con nota Prot. n. 8488 del 14/04/2025 l’Avvocato di controparte inviava i conteggi e relativa richiesta di pagamento. Tenuto conto che in sede di giudizio di secondo grado la Corte d’Appello – rammentando che per la giurisprudenza (Cass. SU 12565/2018, App. Venezia 997/2022) va operata la compensatio lucri cum damno con detrazione dal risarcimento dell’importo ricevuto dall’assicurazione sociale, e pertanto, il danneggiato non può cumulare, per lo stesso danno, la rendita assicurativa con l’intero risarcimento del danno dovutogli dal terzo – ha rigettato il motivo di gravame riconoscendo nel dettaglio che le prestazioni erogate alla sig.ra ..., quale coniuge superstite, attengono evidentemente a prestazioni afferenti all’infortunio occorso al de cuius e pertanto in collegamento con l’obbligazione risarcitoria conseguita alla decisione di prime cure non cumulabili. Alla luce di quanto sopra e delle note dell’Avvocatura Distrettuale di Venezia prot. n. 2719 del 15/01/2025, n. 25873 del 11/04/2025 e n. 10257 del 12/05/2025 è necessario procedere al pagamento di quanto ancora dovuto scomputando dalla quota di pertinenza della Sig.ra ... quanto in eccedenza già corrisposto. Tutto ciò premesso, sulla base dei riconteggi effettuati, si chiede di voler impegnare e liquidare la somma complessiva sopra descritta e pari ad € 347.846,75, in favore dell’Avvocato di controparte, delegato all’incasso come da procura alle liti. Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’APV approvato dall’Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012. La somma viene impegnata al capitolo n. 126.10 del 2025 in base agli stanziamenti assegnati con Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, tenuto conto del primo elenco di variazioni al bilancio stesso. Si allega sentenza n. 992/2025; note Avvocatura Distrettuale di Venezia; conteggi AdSPMAS. |
| Spesa Prevista | 347.846,75 |
| Principali Documenti | |
| Allegati | 2025.0000413_decretazione_AT_SENSIBILI.pdf |
