Tipologia | Decretazione |
Numero | 2020.0000031 |
Data | 04/02/2020 |
Struttura Proponente | DTEC |
Oggetto | Lavori urgenti di manutenzione delle pavimentazioni stradali c/o il Porto di Chioggia sezione di Val Da Rio. Maggiore spesa |
Contenuto | Con Decretazione n. 2019.0000656 del 14 novembre 2019 si è provveduto ad approvare: - La spesa di Euro 22.300,00 (IVA non imponibile ai sensi dell’Art. 9 comma 1 punto 6 DPR n°633 del 26/10/1972 e s.m.i.) necessaria all’esecuzione dei lavori in oggetto; - L’affidamento dei succitati lavori alla società FMS F.lli Michieletto Strade S.r.l. ai sensi del combinato disposto Art. 31 comma 8 e Art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e della procedura ISO PR08; Avvallamenti della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, non rilevabili e quantificabili con precisione in fase di stima e di offerta, hanno comportato un lieve aumento delle quantità di conglomerato bituminoso necessarie a ripristinare le corrette livellette della pavimentazione stradale per un quantitativo pari a 18,57 Ton. Considerato inoltre che: - Il ripristino degli avvallamenti di cui sopra si è reso necessario per garantire una corretta e duratura riuscita dei lavori; - Il prezzo unitario di Euro/Ton 113,60, per la fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso 0/12, viene ritenuto congruo ed in linea con i prezzari ufficiali; - L’importo dei maggiori costi, pari ad Euro complessivi 1.498,95, rientra nelle percentuali previste dall’Art. 106 del D.LGS 50/2016; - Il lavoro in oggetto ha rivestito interesse per l’Amministrazione; - La struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP MAS, nonché della procedura PR08 del SGQ; - E’ stata verificata la disponibilità delle risorse necessarie a garantire l’adeguata copertura finanziaria della spesa per lo svolgimento dell’attività in parola; Si chiede: - Di sanzionare la spesa di Euro 1.498,95 (IVA non imponibile ai sensi dell’Art. 9 comma 1 punto 6 DPR n°633 del 26/10/1972 e s.m.i.) generatasi dall’aumento delle quantità di conglomerato bituminoso di cui sopra; - Di sanzionare l’affidamento del succitato maggiore importo economico alla società FMS F.lli Michieletto Strade S.r.l. ai sensi dell’Art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 e della procedura ISO PR08; La spesa viene imputata al capitolo U121.20. |
Spesa Prevista | 1.498,95 |
Principali Documenti | |
Allegati | 2020.0000031_decretazione.pdf |