Tipologia | Decretazione |
Numero | 2021.0000404 |
Data | 01/07/2021 |
Struttura Proponente | SG |
Oggetto | Impegno di spesa per il patrocinio e assistenza in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, da parte degli Avvocati Annamaria Tassetto e Franco Zambelli del Foro di Venezia, nel ricorso per motivi aggiunti alla vertenza avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto promossa dalla società Costa Bioenergie SrL, RG n. 562/2020. |
Contenuto | PREMESSO CHE la società Costa Bioenergie SrL ha proposto ricorso al TAR Veneto, con vertenza n. RG 562/20, notificata in data PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0009468.03-07-2020 contro MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI nei confronti di AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE per annullamento previa sospensiva 1) del provvedimento 28-05-2020, n. 11476, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, ha respinto la domanda della ricorrente di proroga del termine di ultimazione dei lavori affermando che non sarebbe possibile stabilire un nuovo termine temporale di completamento dell’opera che abbiano logico fondamento iniziale da cui partire non potendo la richiedente dar corso al completamento dell’impianto secondo il progetto approvato non avendo Costa Bioenergie la disponibilità della banchina demaniale a seguito dell’avviato (dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Settentrionale) procedimento per il diniego della concessione demaniale richiesta dalla ricorrente, 2) di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto. La medesima Costa Bioenergie ha notificato con Prot n. 13523 in data 01/10/2020 ricorso per motivi aggiunti alla prima vertenza “per l’annullamento del provvedimento direttoriale 0015537 del 14.07.2020 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerarie - ha respinto la domanda della ricorrente in data 22.05.2019 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del deposito di GPL presso Punta Colombi finalizzato alle prove tecniche preliminari al collaudo del deposito medesimo previsto dal decreto interministeriale n. 17407 del 26.05.2015 (autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del deposito di GPL).” PRESO ATTO che in data 08/06/2021 la società Costa Bioenergie s.r.l. ha notificato ad AdSPMAS, per il tramite dello Studio Legale Zambelli Tassetto che patrocina l’Ente nel giudizio sopra richiamato, ulteriori motivi aggiunti con i quali ha censurato l’illegittimità del Decreto Interministeriale n. 173 del 07/05/2021, Provvedimento in forza del quale il deposito costiero di Costa Bioenergie è stato individuato tra gli impianti di stoccaggio di GPL le cui autorizzazioni di costruzione ed esercizio sono state dichiarate inefficaci e ha sollevato la censura di incostituzionalità del medesimo Decreto Interministeriale in quanto derivata dall’incostituzionalità dei commi 24, 25 e 26 dell’art. 95 della Legge n. 126 del 13/10/2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. CONSIDERATO CHE è interesse dell'Ente costituirsi nel giudizio per motivi aggiunti al fine di tutelare i propri interessi; VISTO l’art. 6 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante “Riordino della legislazione in materia portuale” come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 istitutivo delle Autorità di Sistema Portuale, che al comma 7 prevede la facoltà di attribuire il patrocinio in giudizio agli avvocati del libero foro, ciò in coerenza con le previsioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio del 26.02.2014 che espressamente esclude all’art. 10 i servizi legali dall’ambito di applicazione della normativa sugli appalti di servizi, come tra l’altro confermato anche dal parere del Consiglio di Stato del 6 ottobre 2017 n. 2109; ATTESO altresì che con sentenza del Consiglio di Stato n. 3238/2014 è stata ritenuta facoltativa e non obbligatoria la rappresentanza in giudizio dell’Ente da parte dell’Avvocatura di Stato; VISTI i poteri attribuiti al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ai sensi del Decreto M INF. UFFGAB. REG DECRETI. R. 0000224 del 28-05-2021 e registrato da AdSP MAS con Prot. AdSP MAS.E.0008689 del 31-05-2021; CONSIDERATA la peculiarità del contenzioso in oggetto, nonché l’opportunità e la necessità di una difesa specializzata e particolarmente esperta nella materia, qual è quella offerta dagli Avvocati Annamaria Tassetto e Franco Zambelli dello Studio Zambelli e Tassetto in Mestre (VE) che patrocinano già l’Ente nel giudizio principale e in altri giudizi a questi connessi oggettivamente e soggettivamente; CONSIDERATO il preventivo inviato dall’Avv. Zambelli, comprensivo del patrocinio e dalla consulenza da parte di entrambi gli Avvocati sopra citati, acquisito al protocollo AdSPMAS n. 9505 del 16/06/2021, che ammonta ad Euro 6.313,61 (IVA al 22%, CPA al 4% e spese generali al 15% incluse), con richiesta di un acconto pari ad € 2.967,81; RITENUTA la necessità di procedere alla costituzione nella causa in oggetto specificata, con patrocinio degli Avvocati Annamaria Tassetto e Franco Zambelli. Tutto ciò premesso, si autorizza la spesa complessiva di Euro 6.313,61 (IVA al 22%, CPA al 4% e spese generali al 15% incluse), somma da impegnarsi sul capitolo di bilancio 113.95 in base agli stanziamenti assegnati con bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, con liquidazione immediata dell’acconto di € 2.967,81. Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica in ordine alla conformità rispetto alla normativa vigente ed al rispetto delle norma del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dall’ente con delibera del Comitato Portuale n. 2 del 29.03.2007 e dal MIT con nota M_TRA/DINFR/prot. 5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con delibera del Comitato Portuale n. 19 del 22.12.2011, approvata dal MIT con nota M_TRA/PORTI/prot. 3877 del 23.03.2012. Si allega il ricorso per motivi aggiunti assunto al prot. AdSPMAS n. 9104 del 09/06/2021; il preventivo e la richiesta di acconto protocollo AdSPMAS n. 9505 del 16/06/2021. |
Spesa Prevista | 6.313,61 |
Principali Documenti | |
Allegati | 2021.0000404_decretazione.pdf |