Impegno di spesa per il pagamento contributo spese legali a seguito del verbale di conciliazione del 15/10/2019 avanti al Tribunale di Venezia – causa RG 13344/2016

Tipologia Decretazione
Numero 2019.0000595
Data 06/11/2019
Struttura Proponente SG
Oggetto Impegno di spesa per il pagamento contributo spese legali a seguito del verbale di conciliazione del 15/10/2019 avanti al Tribunale di Venezia – causa RG 13344/2016
Contenuto In data 15/10/2019, avanti al Giudice Istruttore Dott.ssa Salmaso sono comparse la parte attrice della causa in oggetto e AdSPMAS per concludere la conciliazione in argomento, il cui verbale informatico è in corso di invio da parte dell’Avvocatura dello Stato che assisteva l’Ente nel corso della controversia.
Premesso:
- Che le attrici con atto di citazione ritualmente notificato all’Autorità Portuale di Venezia, in qualità di Eredi per successione legittima del sig. ..., convenivano in giudizio l’Autorità Portuale di Venezia e chiedevano la precisazione delle seguenti conclusioni: “NEL MERITO: Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
1) Accertare e dichiarare la responsabilità in capo all’Autorità Portuale di Venezia, in persona del Legale Rappresentante p.t., con sede in Venezia, Dorsoduro n. 1401, P.I.: 00184980274 nell’insorgenza del mesotelioma pleurico che ha colpito il sig. ... cagionandone il successivo decesso;
2) Per l’effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale patìto dagli Eredi del sig. ..., ed in particolare € 327.990,00 a favore della ..., € 327.990,00 a favore della ... ed € 327.990,00 a favore del ..., ovvero delle somme diverse anche maggiori che dovessero essere accertate in corso di causa, anche in via equitativa, oltre ad interessi legali dal giorno dell’evento al saldo e rivalutazione monetaria.
3) Condannare, altresì, la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale patito dalla ..., per effetto del ricalcolo della prestazione pensionistica a lei liquidata, nella misura che risulterà di giustizia.
4) Condannare, altresì, la Ditta resistente, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, alla rifusione di tutte le spese mediche sostenute documentante e non, quest’ultime da valutarsi equitativamente sulla base della comune sostenute documentante e non, quest’ultime da valutarsi equitativamente sulla base della comune esperienza.
5) Spese e competenze del presente giudizio interamente rifuse.
6) In via subordinata, comunque ci si rimette ad una valutazione equitativa dei danni ex artt. 2056, 1226 c.c., o, a quella somma che verrà determinata in corso di causa”.
- Che con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo, oltre al difetto della propria legittimazione passiva: la prescrizione del diritto azionato; l’infondatezza della domanda sotto il profilo dell’assenza di prova del nesso causale tra il decesso e l’attività lavorativa prestata in ambito portuale; l’irrisarcibilità dei danni patiti in vita dal sig. ..., in quanto già azionati in separato giudizio; l’infondatezza sotto il profilo dell’assenza di prova del danno da perdita parentale e. comunque, in relazione alla quantificazione manifestamente eccessiva del danno; infine, eccependo la necessità di scomputare dal risarcimento la rendita erogata da INAIL ai superstiti.
- Che a seguito della soppressione dell’Autorità Portuale di Venezia (come da ordinanza del Tribunale di Venezia – Giudice Dott.ssa Bassi del 27 Giugno 2017) la causa veniva interrotta.
- Che la causa con successivo atto di citazione in riassunzione veniva riassunta in data 28/07-02/08/2017.
- Che la controversia veniva successivamente istruita con memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., depositate da parte attrice e rinviata all’udienza del 02/04/2019 per l’assunzione della prova orale e per l’acquisizione del fascicolo della consulenza medico legale espletata nel procedimento svolto innanzi al Tribunale di Venezia – Sezione lavoro (R.G 2248/2012).
- Che all’udienza del 02/04/2019 veniva svolta prova orale tramite escussione dei testi.
- Che nel frattempo si avviavano tra la parte attrice e la convenuta trattative per la composizione bonaria della controversia, per la cui perfetta individuazione si fa comunque rinvio, ad integrazione di quanto qui sintetizzato, agli atti depositati in giudizio dalle parti; si rinvia agli atti anche al fine della più esatta individuazione dei presupposti di fatto della lite;
- che l’Avvocatura con PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0002046.11-02-2019 invitava ad una soluzione conciliativa;
- Che le Parti hanno convenuto di adottare tra loro una specifica soluzione conciliativa che elimini ogni possibile controversia ulteriore, quand’anche meramente ipotetica e teorica.
Tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto di addivenire alla citata conclusione conciliativa della controversia.
Per la parte delle spese si è convenuto:
Le spese ed i compensi professionali sono interamente compensati tra le parti ad eccezione del contributo di € 13.000,00 (tredicimila/00) oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. dedotta la R.A. (ove dovuta), all’Avv. Saveria Aversa, dietro presentazione della relativa pro-forma.
L’Avv. Aversa presentava, tramite consegna a mano, con PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0014328.15-10-2019 il proprio pro forma di pagamento chiedendo la rifusione della somma di € 18.968,56.
Alla luce di quanto sopra, si chiede dunque di autorizzare e liquidare la spesa complessiva di € 18.968,56 in adempimento di quanto stabilito dal succitato atto.
La somma di € 18.968,56 trova copertura nella decretazione n. 36/2019 del 16/01/2019 “Impegno di spesa cumulativo a valere sull’esercizio in corso (anno 2019) a titolo di risarcimento del danno, oltre ad accessori, e relative spese legali, aventi origine da sentenza di condanna dell’Autorità Giudiziaria ovvero da transazione per contenzioso a seguito di esposizione ad amianto” ed, eventualmente, successivamente integrata con la decretazione n. 473/2019 del 23/08/2019 “Impegno di spesa cumulativo a valere sull’esercizio in corso (anno 2019) a titolo di risarcimento del danno, oltre ad accessori, e relative spese legali, aventi origine da sentenza di condanna dell’Autorità Giudiziaria ovvero da transazione per contenzioso a seguito di esposizione ad amianto. Integrazione alla Decretazione n. 36/20019.
Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’APV approvato dall’Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012.”.


Allegati: Nota dell’Avvocatura PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0002046.11-02-2019; nota dell’Avv. Aversa Saveria PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0014328.15-10-2019
Spesa Prevista 18.968,56
Principali Documenti
Allegati 2019.0000595_decretazione_AT_SENSIBILI.pdf