Tipologia | Decretazione |
Numero | 2023.0000170 |
Data | 12/04/2023 |
Struttura Proponente | SG |
Oggetto | Impegno di spesa per conciliazione giudiziale nel giudizio R.G. n. 201/2012 avanti il Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, n. cronol. 1590/2023 del 29/03/2023 verbale di conciliazione giudiziale n. cronol. 1590/2023 del 29/03/2023 assunto a Prot. AdSP MAS n. 6506 del 31/03/2023 |
Contenuto | Con ricorso ex art. 414 c.p.c., R.G. n. 201/2022, ritualmente notificato all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, porti di Venezia e Chioggia, i signori …, in proprio e in qualità di eredi di …, adivano il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, al fine di chiedere la condanna dell’Autorità predetta a risarcire il danno subito dal de cuius e, in proprio, dagli stessi ricorrenti in ragione dell’asserita esposizione ad asbesto in area portuale per il periodo di 23 anni, decorrenti dal 1969 al 1992, durante il quale il sig. … aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della Cooperativa Lavoratori Portuali; in particolare, i ricorrenti sostenevano nel proprio atto introduttivo come il sig. …, lavoratore portuale, marito della signora … e padre dei signori …, fosse deceduto in data …, all’età di …anni, a causa dell’insorgenza di un carcinoma polmonare lavoro-correlato. Essi pertanto proponevano domanda risarcitoria nei confronti dell’Ente, con il patrocinio dell’avv. Andrea Niero, di Venezia, con riguardo ai danni tutti, anche non patrimoniali, iure hereditatis - come da Tabelle del Tribunale di Venezia -, nonché iure proprio, asseritamente subiti dai ricorrenti in conseguenza della morte del …, con interessi dalla domanda al saldo e risarcimento dell’ulteriore danno da intervenuta svalutazione monetaria dall’evento al saldo, vittoria di competenze e spese, ex adverso quantificati in non meno di € 350.200,00 per ciascun ricorrente, per un ammontare complessivo di circa € 1.050.600,00, ovvero in diversa somma ritenuta di giustizia. Si costituiva in giudizio l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, rappresentata e difesa dall’avv. Valeria Fabbrani di Venezia, contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo, nel merito, in via principale: rigettarsi la domanda risarcitoria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché sfornita di prova; nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, limitarsi il risarcimento a quanto effettivamente provato dai ricorrenti in corso di causa, in ogni caso con applicazione di una riduzione, almeno del 50% ai sensi dell’articolo 1227 c.c., alla luce del ruolo concausale da riconoscersi al tabagismo del de cuius; nel merito sempre in via subordinata: detrarsi dall’importo eventualmente dovuto la rendita capitalizzata riconosciuta da I.N.A.I.L. o le altre somme versate dall’Ente in ragione dell’intervenuto riconoscimento dell’origine professionale della malattia, nonché le eventuali ulteriori somme erogate da INAIL nonché dal Fondo Vittime Amianto. Fallito il tentativo di conciliazione, il G.L. dott. ssa Barbara Bortot istruiva la causa mediante C.T.U. medico-legale diretta a verificare la causa della morte del sig. … ed appurare eventuali correlazioni tra la malattia e l’asserita esposizione all’amianto denunciata dai ricorrenti; nelle more, le parti sono addivenute alla determinazione di conciliare la lite tra le stesse pendente alle inscindibili condizioni come di seguito riportate nel verbale di conciliazione giudiziale n. cronol. 1590/2023 del 29/03/2023 Prot. AdSP MAS n. 6506 del 31/03/2023, perfezionato davanti al G.L. all’udienza da remoto con applicativo TEAMS tenutasi il 29/03/2023. L’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale si impegna a pagare a titolo meramente transattivo, senza alcun riconoscimento, neppure implicito, della fondatezza delle pretese dei ricorrenti, al solo fine di evitare l’alea del giudizio: - alla signora …, la somma di € 100.000,00 (centomila//00) omnicomprensivi, anche delle spese legali, a titolo di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali dedotti nel ricorso introduttivo, sia iure proprio che iure hereditatis, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione giudiziale del 29/03/2023 mediante bonifico bancario sul conto intestato all’avv. Andrea Niero, IBAN IT-78-C01030-02010-00000-11945-38, ritualmente autorizzato ad incassare somme in forza del mandato alle liti in atti; - al sig … la somma di € 100.000,00 (centomila//00) onnicomprensivi, anche delle spese legali, a titolo di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali dedotti nel ricorso introduttivo sia iure proprio che iure hereditatis, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale mediante bonifico bancario sul conto intestato all’avv. Andrea Niero, IBAN IT-78-C01030-02010-00000-11945-38, ritualmente autorizzato ad incassare somme in forza del mandato alle liti in atti;- al sig. … la somma di € 100.000,00 (centomila//00) onnicomprensivi, anche delle spese legali, a titolo di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali dedotti nel ricorso introduttivo sia iure proprio che iure hereditatis, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale mediante bonifico bancario sul conto intestato all’avv. Andrea Niero, IBAN IT-78-C01030-02010-00000-11945-38, ritualmente autorizzato ad incassare somme in forza del mandato alle liti in atti. A fronte dell’integrale versamento della somma complessiva di € 300.000,00 (trecentomila//00) onnicomprensivi, i signori … dichiarano di ritenersi interamente soddisfatti e di non aver più nulla a pretendere dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per nessun titolo, ragione o causa di cui alle pretese azionate nel procedimento avanti il Tribunale di Venezia R.G. 201/22, sia iure proprio che iure hereditatis, ed ad agni ulteriore diritto o pretesa che trovi fondamento nel pregresso rapporto di lavoro e/o morte e/o malattia del sig. …. La causa RG 201/22, ad eccezione di quanto stabilito nel presente accordo, si intende conciliata a spese compensate e pertanto eventuali spese di registrazione del presente verbale di conciliazione saranno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. Con la precisazione che le spese di CTU (per € 1.847,42 IVA inclusa), già poste a carico e saldate da ADSPMAS in favore del CTU dott. Nico Zaramella, restano definitivamente a carico dell’Autorità convenuta. Per quanto sopra, si autorizza la spesa di complessivi € 300.000,00 (trecentomila//00) onnicomprensivi, anche delle spese legali, da versarsi con le suindicate modalità; tale somma trova copertura nel capitolo 126.10 del 2023. Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’APV approvato dall’Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02 del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012. Allegati: 1) ricorso ex art. 414 c.p.c. causa R.G. n. 201/2012 avanti il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro; 2) verbale di conciliazione giudiziale n. cronol. 1590/2023 del 29/03/2023 Prot. AdSP MAS n. 6506 del 31/03/2023 R.G. 201/2022. |
Spesa Prevista | 300.000,00 |
Principali Documenti | |
Allegati | 2023.0000170_decretazione_AT_SENSIBILI.pdf |