Impegno di spesa per autorizzazione ad avv. Alfredo Biagini a resistere in giudizio avanti al TAR per il VENETO nei Ricorsi R.G. n. 372/19 ed R.G. 693/19 proposti dalla società Italia Nostra Onlus, con gli avvocati Paolo e Francesca Mantovan, del foro di Venezia, nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale Porti di Venezia e Chioggia in persona del Presidente pro tempore, ed altri.

Tipologia Decretazione
Numero 2019.0000416
Data 26/07/2019
Struttura Proponente SG
Oggetto Impegno di spesa per autorizzazione ad avv. Alfredo Biagini a resistere in giudizio avanti al TAR per il VENETO nei Ricorsi R.G. n. 372/19 ed R.G. 693/19 proposti dalla società Italia Nostra Onlus, con gli avvocati Paolo e Francesca Mantovan, del foro di Venezia, nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale Porti di Venezia e Chioggia in persona del Presidente pro tempore, ed altri.
Contenuto Con Ricorso al TAR per il VENETO n. R.G. n. 372/19, notificato in data 3.4.2019, la società Italia Nostra Onlus, associazione di protezione ambientale, con sede in Roma, instaurava contenzioso nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia, in persona del Presidente pro tempore e contro: la Regione del Veneto; il Comune di Venezia; il Comune di Mira ; la Città Metropolitana di Venezia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti persona dei Ministri pro tempore e notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in persona del Ministro pro tempore, per sentir dichiarare l’annullamento del decreto del Direttore ad interim della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione del Veneto n. 228 del 28.12.2018, nonché di ogni altro atto del procedimento, in particolare della nota del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale prot. n. 403452 del 4.10.2018 e del parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia n. 1/ 10291, espresso nella seduta n. 15-2018 dell'11 dicembre 2018.
In fatto, con il decreto n. 228 impugnato, il Direttore ad interim della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto aveva rilasciato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del progetto denominato, nella apposita relazione, “Interventi per la protezione e conservazione dei fondali del canale Malamocco – Marghera ADP per l 'escavo manutentorio dei canali portuali di grande navigazione e refluimento dei Sedimi dragaggi all’interno della Laguna di Venezia - Stralcio attuativo per intervento urgente e provvisorio”; l'intervento progettato interessava le aree di bordo di questo canale, nel tratto compreso fra il porto di San Leonardo e la zona industriale di Marghera, in particolare della cassa di colmata B e prevedeva la realizzazione di un palancolato metallico dello sviluppo pari a 1335 m., con altezza di 8,5 m., ed inoltre la creazione di un nuovo sito per il conferimento di materiale di tipo B, proveniente dal dragaggio del canale Malamocco-Marghera, pari a 130.000 m.
L'intervento progettato interessa le aree di bordo di questo canale, nel tratto compreso fra il porto di San Leonardo e la zona industriale di Marghera, in particolare della cassa di colmata B e prevede la realizzazione di un palancolato metallico dello sviluppo pari a 1335 m., con altezza di 8,5 m., ed inoltre la creazione di un nuovo sito per il conferimento di materiale di tipo B, proveniente dal dragaggio del canale Mala mocco-Marghera, pari a 130.000 m.
Secondo la tesi attorea l’intervento sarebbeidoneo a comportare diminuzione della qualita’ paesaggistica complessiva del luogo per l’inserimento di elementi estranei ed incongrui ai suoi caratteri peculiari compositívi e percettivi.
Di tal chè Italia Nostra Onlus, ritenendo gli atti indicati in epigrafe illegittimi e lesivi dei valori paesaggistici tutelati, proponeva ricorso per i motivi di cui al medesimo (con il primo motivo del ricorso citato veniva dedotta l'incompetenza del dirigente regionale ritenendosi invece competente, trattandosi di opera statale soggetta a valutazione di impatto ambientale, un organo dello Stato (ministro); con il secondo e quarto motivo si era censurata la omessa acquisizione del parere vincolante del Soprintendente e comunque il difetto di motivazione).
Successivamente, con Ricorso al TAR per il VENETO n. R.G. n. 693/19, notificato in data 20.6.2019, la stessa Italia Nostra Onlus instaurava un secondo contenzioso afferente il medesimo intervento, nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale Porti di Venezia e Chioggia in persona del Presidente pro tempore e contro: la Regione del Veneto; il Comune di Mira in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti persona del Ministro pro tempore; notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in persona del Ministro pro tempore, per sentir dichiarare l’annullamento 1) del provvedimento del Provveditore interregionale per le opere pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia n. 2897 del 24.10.2019, con cui si approvava, con prescrizioni, il progetto di ampliamento della cassa di colmata B e si autorizzava l'avvio dei lavori; 2) della dichiarazione del Presidente della Giunta regionale del Veneto prot. n. 423356/790006 del 17.1O.2O18 di conformità urbanistica dell'opera progettata, del parere espresso in sede di VTR dal Direttore regionale con atto n. 73 del 10.12.2018 e della attestazione di conformità urbanistica del dirigente del settore 3 del Comune di Mira Pos. 81 in data 4.10.2018; 3) del parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia n. 1/10291, espresso nella seduta n. 15-2018 de11'11 dicembre 2018. Ciò sull’asserito – e qui denegato - presupposto che, anche con il citato provvedimento del Provveditore interregionale per le opere pubbliche n. 2897 del 24.01.2019, di autorizzazione di lavori, urgenti, indifferibili e provvisori, “con la prescrizione della sostituzione del palancolato metallico originariamente previsto con una palizzata formata di pali in legno ….”, si sarebbe avuta una diminuzione della qualità ambientale e paesaggistica del sito e che i provvedimenti impugnati sarebbero viziati per i motivi di cui all’atto introduttivo del giudizio.
I vizi dedotti con il secondo ricorso riguardano l’affermato eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti e dello sviamento; violazione di legge. Violazione dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 152 del 2OO6 e ss.mm.ii. - Omessa sottoposizione del progetto a procedimento di VIA. - Violazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1997 e ss.mm.ii. Omessa sottoposizione del progetto a valutazione di incidenza -invalidità derivata del nulla osta del Provveditorato dalla illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica - Violazione dell'art. 11 delle NN.TT.AA. del PALAV. - Violazione dell'art. 20,_paragrafi F 76 e F78 delle N.T.A. del PRG di Mira.

Quanto ex adverso affermato appare destituito di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto.

Per quanto sopra, pare doveroso procedere alla costituzione in giudizio nei citati contenziosi, al fine di garantire la tutela degli interessi di cui l'AdSPMAS è istituzionalmente portatrice.


Valutata la complessità della questione giuridica di cui trattasi, considerate le sentenze del TAR Lazio (n. 5989/2013) e del Consiglio di Stato (n. 3238/2014) che hanno ritenuto facoltativa e non obbligatoria la rappresentanza in giudizio delle AdSPMAS da parte dell’Avvocatura Distrettuale, visto altresì che l’art. 6 comma 7 della vigente L. n. 84/1994 consente alle Autorità di Sistema di avvalersi anche dell’attività di avvocati del libero foro, è stato ritenuto opportuno conferire l’incarico di resistere nei giudizi in epigrafe, ad un legale esperto della materia, l'avv. Alfredo Biagini del foro di Venezia, anche in considerazione della necessità di una difesa specializzata e particolarmente esperta nella materia de qua, quale quella offerta dal professionista incaricato.

Attesa la connessione oggettiva e soggettiva tra i due ricorsi si ritiene opportuno un unico impegno di spesa.


Per l'incarico in questione, l'Avv. Biagini presentava in data 15.7.2019:
1) per il Ricorso R.G. n. 372/19 un preventivo di spesa che, per l'intero giudizio, è stato quantificato in € 18.209,82 omnia;
2) per il Ricorso R.G. n. 372693/19 un preventivo di spesa che, per l'intero giudizio, è stato quantificato in € 15.834,62 omnia;
e così per complessivi € 34.044,44, incluse spese generali 15%, IVA 22%, CPA 4%.
Per tutto quanto sopra esposto, si chiede dunque di voler autorizzare la spesa complessiva di € 34.044,44 a favore dell'avv. Alfredo Biagini.
Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica in ordine alla sua conformità rispetto alla vigente normativa nonchè alle disposizioni di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 2/2007 e dal MIT con nota M_TRA/DINFR/prot. 5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con deliberazione del Comitato Portuale n. 19/2011 approvata dal Ministero vigilante con nota M_TRA/PORTI/prot. n. 3877 del 23.03.2012. La somma viene impegnata al capitolo n. 113.95 del 2019 in base agli stanziamenti assegnati con Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso.
Si allegano n. 2 ricorsi al TAR; n. 2 preventivi di parcella; curriculum vitae dell’avv. Biagini.
Spesa Prevista 34.044,44
Principali Documenti
Allegati 2019.0000416_decretazione.pdf