Impegno di spesa cumulativo a valere sull’esercizio in corso (anno 2019) a titolo di risarcimento del danno, oltre ad accessori, e relative spese legali, aventi origine da sentenza di condanna dell’Autorità Giudiziaria ovvero da transazione per contenzioso a seguito di esposizione ad amianto – integrazione alla Decretazione n. 36/20019.

Tipologia Decretazione
Numero 2019.0000473
Data 03/10/2019
Struttura Proponente SG
Oggetto Impegno di spesa cumulativo a valere sull’esercizio in corso (anno 2019) a titolo di risarcimento del danno, oltre ad accessori, e relative spese legali, aventi origine da sentenza di condanna dell’Autorità Giudiziaria ovvero da transazione per contenzioso a seguito di esposizione ad amianto – integrazione alla Decretazione n. 36/20019.
Contenuto Con Decretazione n. 36/20019 veniva impegnata la somma – e conseguentemente autorizzata la spesa- di € 2.000.000,00 sul capitolo 126.10 del 2019 a copertura di tutte le richieste di risarcimento del danno traenti origine da sentenze emesse dall’Autorità Giudiziaria e/o da accordi di natura transattiva in tema risarcimento dei danni da esposizione ad amianto: in particolare la suddetta somma andava a copertura del capitale, degli interessi legali e moratori ex art. 1284 4° comma del c.c., del contributo unificato, delle spese di lite dei professionisti di controparte, comprensive di accessori (CPA; Spese Generali, IVA come per legge) per le suddette causale.

Con detta Decretazione di addiveniva ad un impegno di spesa ad hoc, vista la necessità di liquidare quanto disposto nelle sentenze di condanna nel minor tempo possibile, onde evitare l’aumento degli interessi dovuti sul capitale (le sentenze, come noto, condannano la parte soccombente al pagamento degli interessi dalla maturazione del credito al pagamento effettivo), tenuto altresì in considerazione il parere in tal senso espresso con nota del 19.12.2018 prot. 16326 dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia.


Atteso tutt’oggi -da un lato- il perdurante flusso di richieste di risarcimento del danno da parte di eredi di ex lavoratori deceduti per varie forme di malattia causate dall'esposizione ad amianto durante lo svolgimento di attività lavorativa in ambito portuale ovvero di ex lavoratori danneggiati direttamente, che sfociano in contenziosi i quali vedono la costante emanazione di sentenze di condanna dell'Ente al risarcimento del danno c.d. da esposizione ad amianto, sulla base di motivazioni sostanzialmente riconducibili a quelle poste dalla Corte di Cassazione a fondamento della propria sentenza n. 17092/2012 di condanna dell’Ente che funge da precedente sfavorevole (responsabilità propria dell'imprenditore ex art. 2087 cod.civ.); considerato, dall’altro lato, il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sfavorevole all’AdSP in punto legittimazione passiva, ciò che determina quasi sempre le conseguenti soccombenze dell’Ente; vista la recente tendenza da parte dei legali dei ricorrenti di affermare il diritto ad ottenere il risarcimento del danno calcolato con gli interessi previsti dall’art. 1284 4° comma del c.c., siccome modificato nel 2014 (interessi previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, calcolati dal momento della domanda giudiziale non più all’inferiore tasso legale bensì al superiore moratorio); richiamata necessità di liquidare quanto disposto nelle sentenze di condanna nel minor tempo possibile cui si è accennato al secondo capoverso del presente atto;

Tutto ciò considerato e visto, si propone di impegnare la somma di € 1.500.000,00 sul capitolo 126.10 del 2019 a copertura di tutte le richieste di risarcimento del danno traenti origine da sentenze emesse dall’Autorità Giudiziaria o da accordi di natura transattiva in tema amianto: in particolare la suddetta somma andrà a copertura del capitale, degli interessi legali e moratori ex art. 1284 4° comma del c.c., del contributo unificato, delle spese di lite dei professionisti di controparte, comprensive di accessori (CPA; Spese Generali, IVA come per legge).
Si provvederà con appositi e successivi provvedimenti alla definizione dell’esatto importo del danno correlato a sentenze o transazioni ed alla conseguente liquidazione dello stesso mediante procedura interna.
Premesso quanto sopra, si chiede di autorizzare la spesa di € 1.500.000,00 per la causale suddetta.
Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’APV approvato dall’Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012.
La somma viene impegnata al capitolo n. 126.10 del 2019 in base agli stanziamenti assegnati con Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, tenuto conto del primo elenco di variazioni al bilancio stesso.
Spesa Prevista 1.500.000,00
Principali Documenti
Allegati 2019.0000473_decretazione.pdf