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Con ordinanza n.32364-21 la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro ha definito il giudizio RG 20151/2015 proposto da Autorità Portuale di Venezia con INAIL, avverso la sentenza n. 52/2015 della Corte d’Appello di Venezia, depositata il 15/05/2015 RG n. 209/2019, rigettando il ricorso e condannando parte ricorrente: 1) alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 12.200,00, di cui € 12.000,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; 2) al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari ad euro 2.428,00, dovuto a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del DPR n. 115/2002. Alla luce di quanto sopra, si chiede dunque di autorizzare e liquidare la spesa complessiva di € 16.428,00 di cui: 1) € 14.000,00 a favore della Direzione Regionale INAIL per il Veneto, da versare a mezzo bonifico bancario su conto corrente IBAN: IT98L0306903201100000300025, indicando espressamente nella causale “causa Cassazione Venezia n. 1455303”; 2) € 2.428,00 a titolo di contributo unificato da pagare tramite modello F23 o pagamento telematico, secondo le allegate istruzioni inviate dalla Corte di Appello via e-mail in data 07/12/2021. Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’APV approvato dall’Ente con Delibera del Comitato Portuale n.02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot.5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del22.12.2011, approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n.3877 del 23.03.2012. La somma viene impegnata al capitolo n. 126.10 del 2021 in base agli stanziamenti assegnati con Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso. |