Conciliazione rif causa R.G. 1879/2019 promossa da INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO – Impegno di spesa.

Tipologia Decretazione
Numero 2020.0000342
Data 22/06/2020
Struttura Proponente SG
Oggetto Conciliazione rif causa R.G. 1879/2019 promossa da INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO – Impegno di spesa.
Contenuto Con il ricorso notificato in data 24.09.2019, l’INAIL conveniva in giudizio l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (di seguito anche AdSPMAS) con riferimento alla malattia professionale letale (...) che aveva colpito il sig...., lavoratore dell’allora Compagnia Lavoratori Portuali presso il Porto di Venezia, al fine di sentirla condannare al pagamento, a titolo di rivalsa, della somma di € 464.320,81 corrispondente alla rendita concessa ed erogata al coniuge superstite;
L’azione dell’Istituto veniva fondata sulla riconducibilità della responsabilità della convenuta in quanto subentrata al Provveditorato al Porto, quale effettivo datore di lavoro anche rispetto ai soci lavoratori della Compagnia Lavoratori Portuali, e ciò sulla base di precedenti giurisprudenziali specifici resi sia dal Tribunale, che dalla Corte d’Appello, che dalla Corte di Cassazione. Si costituiva in giudizio l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale contestando integralmente qualsivoglia responsabilità ascritta in relazione alla malattia insorta al sig. ..., nonché il contenuto integrale del ricorso notificato da parte dell’Istituto. Alle udienze del 6.12.2019 e 5.02.2020 venivano disposti dei rinvii al fine di verificare la possibilità di una definizione complessiva rispetto ad ulteriori azioni di rivalsa nel frattempo promosso in via stragiudiziale da parte dell’INAIL.
Oltre a quella del Sig. ..., inizialmente l’INAIL aveva notificato all’Ente le diffide stragiudiziali ai fini dell’azione di rivalsa con riferimento alla posizione di ulteriori n. 7 lavoratori (per un totale dunque di n. 8 posizioni) e precisamente riferite ai sig.ri ... (€. 217.359,23), ... (€. 109.536,60), ... (€. 14.854,45), ...(€. 26.570,65), ... (€. 464.320,81), ... (€. 405.274,68), ... (€. 283.240,20), ... (€. 179.822,54), per un totale complessivo di € 1.700.979,25, oltre interessi. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale aveva contestato le pretese dell’INAIL, ribadendo l’infondatezza delle domande. Successivamente, nel mese di dicembre 2019 e gennaio 2020, l’INAIL procedeva a notificare delle nuove diffide per ulteriori posizioni di n. 8 lavoratori, e precisamente riferite ai sig.ri ... (€. 278.400,67),...(€. 562.532,08), ...(€. 215.880,68), ... (€. 286.039,59), ... (€. 331.539,91), ... (€. 293.478,64), ... (€. 189.110,19), ... (€. 392.558,90), per un totale di €. 2.549.540,66, oltre interessi. AdSPMAS ha contestato la fondatezza delle pretese dell’Istituto anche con riferimento a tale ulteriori diffide pervenute; nelle more del giudizio in oggetto le parti hanno raggiunto un accordo che definisca ed estingua la causa pendente e le ulteriori pretese promosse con le azioni stragiudiziali di cui ai punti che precedono. Tutto ciò premesso, l’INAIL e AdSPMAS hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
AdSPMAS, senza riconoscimento alcuno, e al solo fine di evitare l’alea del giudizio e delle ulteriori azioni di rivalsa promosse dall’INAIL per le posizioni di cui in premessa, si obbliga a corrispondere ad INAIL, che accetta, a saldo e stralcio, e a titolo transattivo, una somma omnicomprensiva pari ad € 1.445.253,00 (unmilionequattrocentoquarantacinquemiladuecentocinquantatre//00).
L’importo convenuto sarà corrisposto con le seguenti modalità:
• quanto al 50%, ovvero € 722.626,50, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione;
• quanto al restante 50%, ovvero i rimanenti € 722.626,50, entro il 30.04.2021;
a favore della Sede INAIL di Venezia (IBAN: IT98L0306903201100000300025), indicando espressamente nella causale “rivalsa Venezia lavoratori portuali come da verbale di conciliazione del …” indicando la data di sottoscrizione di suddetto verbale.
L’INAIL rinuncia agli atti e alle azioni, sia con riferimento al ricorso promosso avanti il Tribunale di Venezia R.G. 1879/19, sia con riferimento alle azioni di rivalsa riferite alle posizioni dei 16 lavoratori sopra citati, e comunque, di non aver null’altro a pretendere da ADSPMAS in relazione alle suddette posizioni per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
Alla luce di quanto sopra, si chiede dunque di autorizzare la spesa complessiva di € 1.445.253,00, come da verbale di conciliazione in via di sottoscrizione.
Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’APV giugno 2007. La somma di € 1.445.253,00 trova copertura nei seguenti termini:
• per € 536.202,94 nelle decretazioni n. 36/2019 e 473/2019
• per i rimanenti € 909.050,06 nella decretazione n. 92/2020 autorizzata il 17 Marzo 2020, “Impegno di spesa cumulativo a valere sull’esercizio in corso (anno 2020) a titolo di risarcimento del danno, oltre ad accessori, e relative spese legali, aventi origine da sentenza di condanna dell’Autorità Giudiziaria ovvero da transazione per contenzioso a seguito di esposizione ad amianto”.
Si allegano:
- Decretazioni n. 36/2019 e 473/2019 e 92/2020, ricorso avanti al Tribunale del lavoro di Venezia RG 1879/2019, PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0013251.24-09-2019
Spesa Prevista 1.445.253,00
Principali Documenti
Allegati 2020.0000342_decretazione_AT_SENSIBILI.pdf