Conciliazione di causa iscritta sub n. 155/2017 R.G., Corte di Appello di Venezia, Sez. Lavoro, promossa da AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE contro eredi appellati nonché contro INAIL.Impegno di spesa con contestuale liquidazione.

Tipologia Decretazione
Numero 2021.0000387
Data 24/06/2021
Struttura Proponente SG
Oggetto Conciliazione di causa iscritta sub n. 155/2017 R.G., Corte di Appello di Venezia, Sez. Lavoro, promossa da AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE contro eredi appellati nonché contro INAIL.Impegno di spesa con contestuale liquidazione.
Contenuto In relazione alla causa n. 155/2017 R.G. Lav. in oggetto, l’AdSP MAS, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, impugnava avanti alla Corte d’ Appello di Venezia, sezione Lavoro, la sentenza n. 603/2016 resa dal Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, nel procedimento R.G. 970/2014 per quanto riguarda il presunto diritto al risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis subito dal de cuius Sig. …, asseritamente provocato da esposizione ad amianto nel corso del suo rapporto di lavoro con la Compagnia Lavoratori Portuali in favore degli eredi appellati ed in relazione alla rendita a favore dei superstiti costituita da INAIL; in detto giudizio si sono costituiti gli appellati … che hanno proposto appello incidentale in relazione, tra l’altro, alla quantificazione del danno liquidato dal giudice di prime cure in € 36.480,00, e per la quale è stato richiesto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, di maggiorare, per le motivazioni ivi indicate, l’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in una misura compresa tra gli € 1.920.000,00 e gli € 328.000,00; si è altresì costituita l'INAIL che si è opposta all'accoglimento delle domande formulate dall'appellante.

Nel corso dell’udienza del 18/01/2021 la Corte d’ Appello di Venezia, con riferimento alla quantificazione del danno, ha invitato le parti ad una soluzione conciliativa. Seguivano interlocuzioni con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale, nel confermare l’opportunità di transigere il contenzioso, da ultimo, con nota prot.AdSP MAS n. 4072 del 15.03.2021, riteneva di rinunciare ai motivi d’appello, al fine di definire in via conciliativa la questione sia con INAIL che con gli eredi del de cuius; nel frattempo venivano svolte ampie trattative con il legale degli appellanti avv. Matteo Pasqualato.
Peraltro, non essendo, nelle more, le parti addivenute alla conciliazione della lite tra loro pendente, all’udienza collegiale del 29 aprile 2021, innanzi alla Corte di Appello di Venezia, sezione Lavoro, il Collegio suggeriva esso stesso “ipotesi conciliativa che preveda la dazione da parte dell’Autorità di € 38.000,00 (trentottomila/00), più € 10.000,00 (diecimila/00) di spese legali”, come da allegata nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato prot. AdSP MAS n. 6929 del 03.05.2021 recante detto Verbale, rinviando, per la formalizzazione della conciliazione al 03 giugno 2021 e, successivamente, al 10 giugno 2021.

Le parti, quindi, addivenivano alla determinazione di conciliare la lite alle condizioni di cui al Verbale di Conciliazione Giudiziale n. 1973.2021 sottoscritto da tutte le parti in data 10.06.2021 innanzi alla Corte di Appello di Venezia, Presidente Dr. Perina Luigi, assunto a prot. AdSP MAS n. 9220 in data 11.06.2021, che si allega:
-gli eredi appellati, rinunciano nei soli confronti dell’AdSP MAS, con riferimento al diritto, agli atti ed all’azione esercitati nell'ambito del presente procedimento rubricato al n. 155/2017 R.G. Lav. con riferimento al trascorso rapporto di lavoro del de cuius con CLP;
-AdSP MAS rinuncia agli atti, alle domande ed all'azione promossa nei confronti degli eredi del … e nei confronti dell'INAIL, nell'ambito del procedimento giudiziario sopra indicato a spese compensate;
-appellante ed appellati accettano reciprocamente le rinunzie espresse ai punti che precedono alle condizioni che seguono;
4) a fronte delle superiori rinunzie e senza riconoscimento alcuno delle rispettive contrapposte pretese che vengono anzi espressamente contestate in questa sede, l’appellante offre agli eredi appellati, a ristoro di ogni pretesa, anche sulla scorta della documentazione in atti ed al fine di evitare l’alea del giudizio, la ulteriore somma complessiva di € 38.000,00 (trentottomila/00), che verrà corrisposta entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale mediante l’effettuazione di bonifico bancario sul conto corrente intestato al sig. … IBAN: …, che l’Avv. Pasqualato attesta essere stato delegato all’ incasso anche in nome e per conto di tutti gli altri aventi diritto; tale importo, avuto riguardo al titolo sopra specificato, deve intendersi non gravato di alcun onere aggiuntivo da parte della convenuta Autorità di Sistema Portuale;
5) a titolo di contributo spese legali, AdSP MAS si impegna a corrispondere alle controparti … la somma onnicomprensiva di € 10.000,00 (diecimila/00), da saldarsi mediante bonifico bancario sul c/c intestato a Studio Legale Associato MPT – IBAN….; il suddetto pagamento dovrà intervenire entro 60 giorni dalla formalizzazione della conciliazione all'udienza fissata in data 10 giugno 2021 a fronte della consegna da parte dello stesso di copia della fattura intestata al proprio assistito;
6) INAIL accetta le rinunzie espresse al punto 3 che precede, a spese compensate;

Pertanto si autorizza la spesa di complessivi euro 48.000,00 (quarantottomila/00), somma che trova copertura nel capitolo 126.10.2021. Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’APV approvato dall’Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02 del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, approvata dal Ministero ai Trasporti connota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012.


Allegati:
Nota Avvocatura Distrettuale dello Stato prot.AdSP MAS n. 4072 del 15.03.2021
Nota Avvocatura Distrettuale dello Stato prot.AdSP MAS n. 6929 del 03.05.2021
Verbale di Conciliazione Giudiziale prot. AdSP MAS n. 9220 in data 11.06.2021sottoscritto in data 10.06.2021 innanzi alla Corte di Appello di Venezia, sez. Lavoro
Spesa Prevista 48.000,00
Principali Documenti
Allegati 2021.0000387_decretazione_AT_SENSIBILI.pdf