Tipologia | Decretazione |
Numero | 2018.0000551 |
Data | 31/03/2019 |
Struttura Proponente | SG |
Oggetto | Bonifico in favore dell’Avvocatura Generale dello Stato necessario al pagamento del contributo unificato nel ricorso in Cassazione avverso la Sentenza n. 809 del 2018 della Corte d’Appello civile di Venezia. |
Contenuto | Con atto di citazione notificato ad APV i ricorrenti chiedevano la condanna dell'Autorità Portuale di Venezia al risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguenti alla malattia polmonare connessa all’inalazione di fibre di amianto contratta nello svolgimento dell’attività lavorativa svolta dal loro congiunto sig. ..., dipendente della Compagnia Lavoratori Portuali dal 1962 al 1987. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1810/2015 ha stabilito che l'APV deve essere ritenuta responsabile per gli eventuali danni alla salute patiti dai lavoratori per malattie contratte nello svolgimento della prestazione lavorativa da essi svolta in favore del Provveditorato al Porto di Venezia, quale utilizzatore effettivo della prestazione lavorativa. Controparte ha proposto appello e l’Avvocatura dello Stato ha proposto appello incidentale. Con Sentenza n. 809 del 2018 la Corte d’Appello civile di Venezia ha così disposto: “1) in parziale riforma della sentenza n. 1810/2015, pronunciata dal Tribunale di Venezia, che per il resto conferma, condanna l’Autorità Portuale di Venezia al pagamento in favore di ... della somma di € 84.000,00, di ... della somma di € 66.000,00; di ... della somma di € 66.000,00, di ... della somma di € 66.000,00, con gli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado fino al saldo; 2) rigetta l’appello incidentale dell’Autorità Portuale di Venezia avverso la sentenza suddetta; 3) condanna l’Autorità Portuale di Venezia a rifondere agli appellanti le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in complessivi € 12.080,75 di cui € 2.835,00 per la fase di studio, € 1.820,00 per la fase istruttoria, € 4.860,00 per la fase decisionale, ed il resto per esborsi e spese forfettarie; 4) da atto che sussistono a carico dell’Autorità Portuale di Venezia i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per l’imposizione dell’obbligo di versare il doppio del contributo corrisposto all’atto dell’iscrizione a ruolo della causa”. Si è ritenuto opportuno impugnare la sentenza suddette avanti la Corte di Cassazione e per l’incombenza l’Avvocatura Generale chiede il versamento di € 2.628,00 necessari al pagamento del contributo unificato. Ciò premesso, si chiede di autorizzare e liquidare la spesa complessiva di € 2.628,00 per la suddetta causale in favore dell'Avvocatura Generale dello Stato, con le modalità di pagamento indicate nella nota che si allega. Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’APV approvato dall’Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012. La somma viene impegnata al capitolo n. 113/95 del 2018 in base agli stanziamenti assegnati con Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso. |
Spesa Prevista | 2.628,00 |
Principali Documenti | |
Allegati | 2018.0000551_decretazione_AT_SENSIBILI.pdf |