Approvazione delle modalità di gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti da nave nel porto di Chioggia – servizi alle crociere, in esito alle disposizioni di cui al Decreto 103/2021

Tipologia Decretazione
Numero 2023.0000130
Data 15/03/2023
Struttura Proponente DTEC
Oggetto Approvazione delle modalità di gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti da nave nel porto di Chioggia – servizi alle crociere, in esito alle disposizioni di cui al Decreto 103/2021
Contenuto L’art. 6, comma 4, lettera c) della citata Legge 84/1994 attribuisce all’Autorità di Sistema Portuale il compito di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’art. 16, comma 1.
Tra i servizi di interesse generale, si inquadra anche il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti da nave e dei residui del carico, secondo le previsioni del Decreto Legislativo 182/2003, ora abrogato dalla recente emanazione del D. Lgs. 8 novembre 2021, n° 197 “Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”.
In esito a procedura ad evidenza pubblica, il servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e dei residui del carico delle navi ormeggiate nel porto di Venezia per il periodo 1 giugno 2010 – 31 maggio 2030 è stato affidato, con Ordinanza 337/2010 e in forza di contratto rep. n. 34414 del 30/07/2013, e successive modifiche, all’ATI costituita da VERITAS S.P.A., in qualità di capogruppo mandataria, CONEPO SERVIZI S.C.AR.L, GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA SCPA, in qualità di mandanti (da ora in poi “ATI Venezia”).
Con le Ordinanze n. 337 del 31/05/2010, n. 411 del 01/07/2015 e n. 80 del 05/04/2022 sono definite le modalità di esperimento del servizio e di calcolo delle tariffe, nonché le tariffe applicabili per i servizi resi nel porto di Venezia e Marghera.
L’art 6 comma 1 della legge 84/94 ss.mm.ii, così come modificato dall’art.7 comma 1 del D.lgs 169/2016, che istituisce l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia, estende le competenze attribuite alla già Autorità Portuale di Venezia al Porto di Chioggia.
Con Ordinanza di AdSP MAS n. 56 del 24/03/2021, il servizio in oggetto per quanto attiene il porto di Chioggia, è stato affidato, a seguito di esperimento di procedura ad evidenza pubblica, al raggruppamento temporaneo tra VERITAS S.P.A., in qualità di capogruppo mandataria, CONEPO SERVIZI S.C.AR.L., GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA SCPA e DORIA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L., in qualità di mandanti (da ora in poi “ATI Chioggia”).
Con Ordinanza di AdSP MAS n. 85 del 04/08/2022, Addendum all’Ordinanza n. 56/2021 “Concessione del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel porto di Chioggia per il periodo 01 aprile 2021 - 31 marzo 2023”, sono state disciplinate ulteriori fattispecie quali:
1. “Navi con scali frequenti” – in relazione alla tariffazione dei rifiuti liquidi;
2. “Navi che sostano in porto per più di 24 ore – in relazione alla tariffazione dei rifiuti alimentari/organici”;
3. “Concessionari di specchi acquei demaniali con navi di proprietà che non svolgono operazioni portuali” – in relazione alla tariffazione dei rifiuti alimentari/organici.
In base all’art. 3 del Contratto Rep. n. 1913, relativo al servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel porto di Chioggia, è possibile esercitare l’opzione di proroga della durata del contratto dell’ATI Chioggia di ulteriori dodici mesi, come previsto nei documenti di gara;
CONSIDERATO CHE:
- l’art. 1, comma 2 del Decreto Legge 20 luglio 2021 n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 16 settembre 2021, n. 125, avente ad oggetto "Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro", ha previsto, a decorrere dal 1° agosto 2021, il divieto di transito per le vie d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: a) stazza lorda superiore a 25.000 GT; b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri; c) altezza dalla linea di galleggiamento (air draft) superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore; d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento;
- l’art. 2, comma 1 del citato D.L. 103/2021 ha nominato Commissario Straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 , il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, con il compito, tra gli altri, di realizzare punti di attracco temporanei in numero non superiore a cinque nell'area di Marghera, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;
- l’art. 4, comma 1 del Decreto legge 16/06/2022, n. 68 “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero d elle infrastrutture e della mobilità sostenibili”, convertito in legge 5 agosto 2022, n. 108, ha previsto che al fine di garantire lo svolgimento dell'attività crocieristica 2022 nella laguna di Venezia, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, è autorizzato a realizzare, secondo le modalità previste dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 2, un ulteriore punto di attracco temporaneo nell'area di Chioggia, destinato anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022;
- con Ordinanza commissariale n. 4 del 04/07/2022, come modificata dall’ordinanza n. 5 del 28/02/2023, la banchina prospiciente il Canale Lombardo esterno (C1-C3) presso Isola dei Saloni a Chioggia con relative aree e infrastrutture è stata individuata quale punto di attracco temporaneo nell'area di Chioggia, destinato anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Decreto-Legge 16 giugno 2022, n. 68;
- con nota acquisita al prot. AdSP MAS n 4970 del 10/03/2023 l’ATI Chioggia ha rappresentato l’impossibilità operativa di gestire i rifiuti prodotti dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT delocalizzate a Chioggia tenuto conto che il servizio oggetto di gara era tarato soprattutto su traffico commerciale/passeggeri di piccole dimensioni comunque inferiori a quelle dello scalo veneziano;
- il quadro normativo emergenziale sopra delineato ha ridisegnato i traffici crocieristici lagunari con la parziale delocalizzazione delle crociere veneziane nel porto di Chioggia, determinando la necessità di riorganizzare il servizio mediante introduzione di modifiche nelle tipologie di servizio da rendere, che di fatto, rendono anche inadeguate in relazione al nuovo traffico crocieristico le tariffe fino ad ora adottate con Ordinanze AdSPMAS nn. 56/2021 e 85/2022;
- in base all’istruttoria svolta si ritiene che siano sussistenti le condizioni per procedere ad una modifica relativa all’ambito geografico di operatività della concessione rep. n. 34414 del 30/07/2013 che non determina nè una alterazione della sua natura generale, né una variazione in aumento del valore della concessione iniziale;

tutto ciò premesso visto e considerato, si autorizza:

- lo svolgimento da parte dell’ATI che svolge il servizio presso il porto di Venezia del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e dei residui del carico delle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT ormeggiate nel porto di Chioggia, in quanto sussistono le condizioni per procedere ad una semplice modifica relativa all’ambito geografico del servizio, non alterando la natura dello stesso, né determinando aumento del valore della concessione iniziale, tenuto conto della condizione emergenziale creatasi per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legge 20 luglio 2021 n. 103 e del D.L. 68/2022;
- la proroga di un anno della concessione relativa al servizio svolto in forza delle ordinanze 56/2021 e 85/2022all’ATI incaricata del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel porto di Chioggia (diverse dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT), con le medesime modalità operative e applicando i tariffari aggiornati ISTAT NIC rifiuti.

La presente Decretazione non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione.
Spesa Prevista 0,00
Principali Documenti
Allegati 2023.0000130_decretazione.pdf