Integrazione della Decretazione n. 2023.0000294 autorizzata il 30 maggio 2023. CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE SRL IN LIQUIDAZIONE – Decreto di revoca AdSPMAS rep. n. 913 del 28.03.2023. Aggiornamento importo indennizzo.

Tipologia Decretazione
Numero 2026.0000235
Data 04/05/2026
Struttura Proponente DEM
Oggetto Integrazione della Decretazione n. 2023.0000294 autorizzata il 30 maggio 2023. CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE SRL IN LIQUIDAZIONE – Decreto di revoca AdSPMAS rep. n. 913 del 28.03.2023. Aggiornamento importo indennizzo.
Contenuto Si fa riferimento:
- all’atto di subingresso rep. n. 321 del 15.09.2015 rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Chioggia a Chioggia Terminal Crociere s.r.l. (CTC) la quale subentrava all‘atto formale n. 01/2009 del 10.12.2009 Rep. n. 495 e all’atto suppletivo Rep. n. 155 del 14.05.2015 rilasciati dalla Capitaneria di Porto di Chioggia a ASPO;
- al decreto di revoca AdSPMAS rep. n. 913 del 28.03.2023 che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale della presente decretazione;
- all’art. 6 dell’atto suppletivo Rep. 155 del 14.05.2015, ove è disposto che “nel caso di revoca della concessione, le opere erette complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno parimenti di proprietà dello Stato ed alla Società Chioggia Terminal Passeggeri S.r.l. - subentrata ad Azienda speciale in virtù dell’Atto di subingresso Rep. n. 321 del 15/09/2015 - spetteranno tanti cinquantesimi del costo delle spese stesse, da determinarsi in sede di collaudo, quanti saranno gli anni mancanti dalla data della revoca alla data in cui la concessione sarebbe dovuto scadere se non fosse stata revocata (…)”;
- alla quantificazione degli indennizzi dovuti a CTC in € 14.979,00;
- alla comunicazione di chiusura del procedimento di revoca - Rif. AdSPMAS prot. 7156 del 6.04.2023 – trasmessa da AdSPMAS a CTC, con indicazione degli indennizzi dovuti a CTC pari appunto ad € 14.979,00;
- alla Decretazione n. 2023.0000294 autorizzata il 30 maggio 2023 che ha liquidato l’indennizzo ai sensi dell’art. 6 dell’Atto suppletivo Rep. 155 del 14.05.2015 pari a € 14.979,00;
- alla richiesta di ricalcolo dell’indennizzo presentata da Chioggia Terminal Crociere S.r.l. In Liquidazione in data 08.05.2025 Prot. 001/2025 e acquisita con prot. AdSPMAS n. 10982 del 19.05.2025;
- alla richiesta di parere legale prot. AdSPMAS n. 11986 del 04.06.2025 all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia in merito alla validità dei presupposti posti a fondamento della richiesta di ricalcolo dell’indennizzo della Società Chioggia Terminal Crociere Srl in liquidazione sopracitata;
- al parere legale reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia P-aoove AL:5556/2025 del 27.06.2025, acquisito con prot. AdSPMAS n. 13778 del 27.06.2025, con il quale la stessa Avvocatura ritiene accoglibile la richiesta di ricalcolo “nella parte in cui è diretta a richiedere la liquidazione dell'indennizzo emendando il refuso presente nell'art. 6 Rep. n. 155 del 14.05.2015 (in considerazione dell'erroneo riferimento alla durata cinquantennale e non novennale della concessione), mentre appare infondata nella parte in cui essa mira a vedersi riconosciuto un indennizzo pari all'intero importo delle opere non ammortizzate, visto l'inequivoco tenore del titolo e, comunque, la persistente vigenza della disciplina legislativa che, con riferimento alle concessioni demaniali marittime, ancora l'indennizzo al valore delle opere non ammortizzate soltanto qualora l'applicazione del criterio di cui all'art. 42, comma 4, del cod. nav. conduca al riconoscimento di un indennizzo superiore a tale valore.”.
Tenuto quindi conto che l’indennizzo da riconoscere a Chioggia terminal Crociere Srl in liquidazione è da riferirsi a tanti “noni” (in relazione alla durata novennale della concessione) e non a tanti "cinquantesimi" del costo delle opere realizzate, come per converso è stato erroneamente indicato nel testo della concessione.
Per tutto quanto sopra,
Dispone
di ricalcolare in favore di CTC un indennizzo complessivo pari ad € 83.215,00 al lordo dell’indennizzo già corrisposto di € 14.979,00, e di impegnare e liquidare, pertanto, la restante parte di indennizzo pari a € 68.236,00.

Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’APV approvato dall’Ente con Delibera del Comitato Portuale n.02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot.5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del22.12.2011, approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012. La somma viene impegnata al capitolo n. U211.10 del 2026 in base agli stanziamenti assegnati con Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.
Spesa Prevista 68.236,00
Principali Documenti
Allegati 2026.0000235_decretazione.pdf