| Tipologia | Decretazione |
| Numero | 2025.0000770 |
| Data | 17/03/2026 |
| Struttura Proponente | DPF |
| Oggetto | IRES – imposta sul reddito delle società anno 2025 – SALDO |
| Contenuto | VISTI La Legge 84/1994 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni; Il D.Lgs. 169/2016 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f) della Legge 7 agosto 2015, n. 124” ed il relativo Allegato A secondo cui rientrano nell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale i porti di Venezia e di Chioggia; Il D.Lgs. 232/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto2016, n. 169, concernente le Autorità Portuali”; Il Decreto n. 2009 del 10 marzo 2017 di costituzione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale, come risultante dall’aggregazione dei porti di Venezia e di Chioggia; Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e successivi elenchi di variazione allo stesso; Il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dall’ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, approvata dal Ministero ai Trasporti connota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012; Il D.Lgs 344/2003 che ha introdotto dal 1° gennaio 2004 l’imposta sul reddito delle società IRES; Che AdSPMAS è tenuta a presentare per l’anno 2025 il modello Redditi Enti non commerciali ed equiparati (ENC - redditi fondiari); L’art. 4 bis del D. L. 68/2022 “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e perla funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” convertito con Legge108/2022 che ha inserito all'articolo 6 della legge 84/1994, dopo il comma 9 i seguenti: - 9-bis. “Le Autorità di sistema portuale rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,nei confronti delle quali il presupposto d'imposta si verifica in modo unitario e autonomo”; - 9-ter. “Non costituisce esercizio di attività commerciali, in quanto esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, l'attività di prelievo autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna tipologia dei prelievi, nonché i criteri per la determinazione degli stessi. Ciascuna Autorità di sistema portuale determina l'importo delle predette tasse all'interno dei limiti previsti, destinando lo stesso alla copertura dei costi per la manutenzione e lo sviluppo delle parti comuni dell'ambito portuale destinate alla difesa del territorio, al controllo e alla tutela della sicurezza del traffico marittimo e del lavoro in ambito portuale, alla viabilità generale e ad attività che si connotino come estrinsecazione di potestà pubbliche, nonché al mantenimento dei fondali, oltre che alla copertura di quota parte dei costi generali. Le Autorità di sistema portuale sono tenute alla rendicontazione dei predetti costi con le modalità stabilite con il decreto di cui al secondo periodo; - 9-quater. “i canoni percepiti dalle Autorità di sistema portuale in relazione alle Il responsabile unico del procedimento concessioni demaniali, comprese quelle di cui all'articolo 18 della presente legge e di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, nonché alle autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze demaniali di cui all'articolo 39 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione(Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328, sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese”; La decretazione 376/2025 del 04 luglio 2025 con la quale si impegna la spesa di euro 4.175.870,25 a titolo di I^ e II^ acconto per l'anno 2025; I canoni demaniali stimati percepiti nel corso dell'anno 2025; CONSIDERATO CHE A. si rende necessario procedere al conteggio previsionale dell’IRES a saldo 2025; B. l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società IRES è pari nel 2025 al 24%; DISPONE DI 1.autorizzare la spesa di complessivi euro 1.017.000,00 che trovano la seguente copertura: - euro 265.000,00 a valere sulla decretazione 791/2024 - euro 466.323,13 nello stanziamento di bilancio del 2025 al capitolo di spesa 124.10 “imposte, tasse tributi vari”, - euro 285.676,87 nello stanziamento di bilancio del 2026 al capitola di spesa 124.10 "imposte, tasse tributi vari" importi determinati mediante l’applicazione della citata aliquota al valore dei canoni incassati da AdSPMAS nell’anno 2025, ridotti del 50% a titolo di deduzione forfettaria delle spese, nonché ai redditi diversi e ai redditi fondiari della medesima Autorità; 2.provvedere con atto separato all’eventuale stralcio di risorse eccedenti o impegno di ulteriore spesa alla luce dei canoni che saranno effettivamente percepiti al 31/12/2025; 2.provvedere al versamento dell’imposta risultante dall'elaborazione della dichiarazione per l'esercizio 2025 nelle modalità previste dalle specifiche norme. |
| Spesa Prevista | 1.017.000,00 |
| Principali Documenti | |
| Allegati | 2025.0000770_decretazione.pdf |
