REVISIONE DELL’ART. 4 PUNTO C CASSA DI COLMATA PER SEDIMENTI DI DRAGAGGIO NON PERICOLOSI DENOMINATA “MOLO SALI” – CONGUAGLIO TARIFFA

Tipologia Decretazione
Numero 2024.0000260
Data 04/06/2024
Struttura Proponente DTEC
Oggetto REVISIONE DELL’ART. 4 PUNTO C CASSA DI COLMATA PER SEDIMENTI DI DRAGAGGIO NON PERICOLOSI DENOMINATA “MOLO SALI” – CONGUAGLIO TARIFFA
Contenuto PREMESSO che in data 31 marzo 2008 è stato sottoscritto l’Accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Venezia-Malcontenta-Marghera (di seguito A.d.P. “Moranzani”) che prevedeva il deposito di 750.000 mc di sedimenti di dragaggio classificati “oltre C” non pericolosi ai sensi del c.d. “Protocollo 1993”, all’interno della Cassa di Colmata “Molo Sali”, la cui realizzazione e gestione, nonché la successiva restituzione al sedime portuale, sono regolamentate all’art. 4 punto C del summenzionato A.d.P. “Moranzani”;

CONSIDERATO che rispetto a quanto inizialmente preventivato il quantitativo di sedimenti “oltre C” da scavare è stato notevolmente ridimensionato e che la Cassa di Colmata, funzionale al contenimento di tali materiali è stata realizzata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (di seguito anche “AdSPMAS”) e successivamente completata da SIFA S.c.p.A., concessionaria della Regione del Veneto per il Progetto Integrato Fusina, sulla base dei progetti approvati dal Commissario Delegato ex OPCM 3383/2004 con propri Decreti n. 10 del 18.09.2008 e n. 28 del 16.12.2009;

CONSIDERATO che, a fronte della suddetta riduzione dei sedimenti “oltre C”, il refluimento degli stessi all’interno della cassa di colmata fino alla sua saturazione e la successiva restituzione del sedime ad ADSPMAS per poterne realizzare una banchina fruibile non hanno tempi certi e che tale situazione può essere motivo di un’ulteriore compromissione dello stato della struttura che nel corso degli anni ha subito non solo i fenomeni di ossidazione fisiologici;

RITENUTA la necessità di far fronte, inoltre, a un fenomeno di spanciamento del palancolato perimetrale attraverso la realizzazione di opere ulteriori rispetto a quelle originariamente previste, consistenti in interventi di consolidamento strutturale del palancolato perimetrale (attività non prevista nei quadri economici di progetto e che non trova copertura finanziaria nell’ambito dell’A.d.P. “Moranzani”);

PRESO ATTO dell’Accordo preliminare sottoscritto tra ADSPMAS e la concessionaria regionale SIFA S.c.p.A. in attuazione di quanto deliberato dal Comitato di Sorveglianza di cui all’art. 16 dell’A.d.P. “Moranzani” (di seguito anche “CdS Moranzani”) nella seduta del 20 giugno 2018, finalizzato a regolamentare la futura gestione della Cassa di Colmata “Molo Sali” in un’ipotesi di esclusione dall’A.d.P. “Moranzani” e che il Comitato di Sorveglianza di cui all’art. 16 dell’A.d.P. “Moranzani” ha approvato nella seduta del 28 settembre 2018 il testo dell’Accordo sopra citato per quanto attiene il conferimento di sedimenti “entro C”, oltre che “oltre C non pericolosi” all’interno della cassa stessa al fine di far fronte ad una situazione emergenziale venutasi a creare;

VALUTATA la necessità, rappresentata da AdSPMAS, sulla scorta di quanto manifestato alla Regione del Veneto e al “CdS Moranzani”, di rientrare, nei tempi tecnici strettamente necessari, nella disponibilità del sedime della Cassa di Colmata “Molo Sali” al fine di completarne il riempimento e garantirne la stabilità, la durabilità e la funzionalità, considerato il lasso di tempo trascorso dalla realizzazione del palancolato ad oggi, determinato dalle diverse previsioni temporali per completare il refluimento;

VISTA la nota PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0010590.10-08-2018 con la quale AdSPMAS ha richiesto alla Regione del Veneto, nella sua veste di coordinatore del Comitato di Sorveglianza ex art. 16 dell’AdP Moranzani, di valutare una rivisitazione dello stesso accordo ai fini dell’esclusione della Cassa di Colmata Molo Sali dal sistema impiantistico Moranzani;

CONSIDERATO che, la revisione dell’art. 4 punto C dell’Accordo di Programma “Moranzani” PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0017460.11-12-2019, facendo altresì riferimento all’accordo sottoscritto tra ADSPMAS e la concessionaria regionale SIFA S.c.p.A., ha stabilito che:
- la cassa di colmata avrebbe potuto ricevere al suo interno anche sedimenti classe “entro C Protocollo 1993”, oltre a sedimenti “classe oltre C non pericolosi”;
- una volta rientrata nella titolarità della cassa di colmata Molo Sali, AdSP ne avrebbe regolato la gestione tramite proprio concessionario e definendo una apposita tariffa per il refluimento e la gestione dei sedimenti;

CONSIDERATO che, in base all’art. 3 del suddetto accordo, nella fase transitoria, ovvero nelle more della definizione della tariffa definitiva, SIFA avrebbe dovuto gestire, con una contabilità separata, i quantitativi conferiti fatturando un importo di 13,60 €/mc sul volume conferito in bolla, detratto del 18%, salvo successivo conguaglio in seguito al concordamento della tariffa.

TUTTO CIO’ PREMESSO si è proceduto in contraddittorio con SIFA alla definizione della tariffa di conferimento, considerando il periodo di gestione dal 01/09/2018 al 31/01/2024, data in cui sono stati avviati i lavori di rinforzo del palancolato esterno della cassa di colmata, con conseguente sospensione dei conferimenti.

Sono stati pertanto calcolati pertanto i costi di gestione sostenuti nel suddetto periodo tenendo in considerazione le seguenti voci:

- Costi per l’attività di gestione operativa della cassa di colmata, definiti mediante elaborazione di apposite analisi prezzi utilizzando voci del prezziario Regione Veneto con applicazione di uno sconto pari al 15%;
- Spese documentate non ricomprese nelle “spese generali” quali:
- consumi di energia elettrica, acqua potabile, oneri scarico in fognatura;
- indagini speciali ed analisi di laboratorio;
- polizze, assicurazioni e oneri concessori specificatamente necessari all’impianto;
- costi del personale per attività di verifiche, misure, controlli e accettazione materiali in campo (non ricompresi nelle spese generali);
- oneri finanziari.

Complessivamente (da AdSPMAS e da terzi), nel suddetto periodo, i costi calcolati ammontano a € 4.371.881,53 per complessivi mc 225.236,280 di sedimenti conferiti; ne discende pertanto una tariffa finale di 19,41 €/mc alla quale vanno applicati gli oneri finanziari pari a 0,349 €/mc per complessivi €/mc 19,76, tariffa definitiva da applicare ai metri cubi indicati nelle bolle di trasporto e conferimento, decurtati del 18%;

Tale tariffa, dovrà essere applicata a tutti i conferimenti (sedimenti entro C e oltre C non pericolosi) effettuati nel periodo di gestione dal 01/09/2018 al 31/01/2024 da AdSPMAS e per i soli conferimenti di sedimenti entro C effettuati da soggetti terzi nello stesso periodo.

Considerato pertanto che nel suddetto periodo AdSPMAS ha conferito presso la cassa di colmata del Molo Sali un volume pari a 205.020,11 mc (già detratti del 18%), resta da versare a SIFA scpa un importo pari a 1.262.923,85 € a titolo di conguaglio.

DATO ATTO che la prestazione in oggetto riveste interesse in quanto collegata alle finalità dell'Ente per quanto sopra esposto, si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV e PR08 del SGQ, si chiede di:

- autorizzare la liquidazione a SIFA s.c.p.a. dell’importo complessivo di € 1.262.923,85 € a titolo di conguaglio per i conferimenti effettuati da AdSPMAS nel periodo di gestione dal 01/09/2018 al 31/01/2024;

La spesa trova copertura nella decretazione n.244/2021 impegno 7043/2019 s.1
Spesa Prevista 1.262.923,85
Principali Documenti
Allegati 2024.0000260_decretazione.pdf