L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, in adempimento della normativa in materia di whistleblowing (D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24) e delle linee guida adottate da ANAC (Delibera n. 311 del 12 luglio 2023), ha aggiornato le modalità di raccolta e gestione delle segnalazioni.
documenti correlati:
– informativa
– Decreto n. 1277 del 10/03/2025 – Linee guida per la presentazione di segnalazioni interne di whistleblowing
– Canale esterno gestito dall’Anac
– Linee Guida whistleblowing approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023
– D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24
– Direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione
I CANALI DI SEGNALAZIONI
La normativa prevede i seguenti canali di segnalazione:
- interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
- esterno: segnalazione all’ANAC;
- esterno: divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- esterno: denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
I CANALI INTERNI
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale mette a disposizione delle persone segnalanti canali diversi per le segnalazioni di violazioni. In particolare, è possibile effettuare segnalazioni con le seguenti modalità:
- forma scritta: tramite la piattaforma informatica crittografata (consigliata);
- incontro diretto con il RPCT.
La normativa prevede che le segnalazioni siano gestite dal Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, che attualmente è il Dott. Gianandrea Todesco.
Forma scritta: tramite la piattaforma informatica crittografata
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions adottando una piattaforma informatica che permette di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza, in maniera sicura e confidenziale, garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante. Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta e gestita dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante visualizza un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti. SI sottolinea l’importanza della corretta conservazione del codice numerico di 16 cifre, in quanto non è possibile recuperarlo una volta uscito dal gestionale, questo a tutela della riservatezza del segnalante;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale che dall’esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza;
- Le segnalazioni possono essere inviate attraverso la pagina web https://adspmas.whistleblowing.it/
Consulta il Manuale per la presentazione di segnalazioni tramite la piattaforma
Si informano i dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale che, qualora utilizzino i personal computer in dotazione agli uffici per effettuare le segnalazioni attraverso il portale dedicato, i predetti pc potrebbero memorizzare la visita sul browser utilizzato (microsoft edg, mozilla, chrome, etc.), per cui si consiglia di ricorrere alle modalità di navigazione anonima.
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, comunque, non effettuerà alcun trattamento relativo alla cronologia di navigazione degli utenti.
Incontro diretto con il RPCT
Gli incontri diretti potranno essere fissati con apposita richiesta esclusivamente al RPCT. L’incontro potrà avvenire in una delle sedi istituzionali dell’Ente, opportunamente concordata con il RPCT. Dell’incontro sarà redatto un verbale firmato dal Segnalante e dal RPCT. Al fine di garantire una gestione omogena e una cronologia delle segnalazioni, il RPCT caricherà la segnalazione nella piattaforma informatica crittografata.
I canali esterni
I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC al https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p3) quando:
- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Di seguito vengono riportati alcuni elementi della linea guida adottata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.
FINALITÀ DELLA SEGNALAZIONE
Le finalità sono la tutela dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.
Non costituisce uno strumento per tutelare interessi personali.
COSA SI PUÒ SEGNALARE
Si possono segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Autorità e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti commessi in violazione della normativa dell’Unione europea relativa ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
ELEMENTI NECESSARI DELLA SEGNALAZIONE
E’ necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e a gestire le segnalazioni. E’ necessario in particolare che risultino chiare:
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
E’ utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
COSA NON È OGGETTO DI SEGNALAZIONE
Non si possono segnalare:
- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra segnalante e un altro lavoratore);
- violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al decreto, in quanto già garantiscono apposite procedure di segnalazione (ovvero discipline speciali che regolano il whistleblowing in specifici settori);
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.
Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).
MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
Sarà cura del RPCT:
- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l’ADSP ritenga che l’avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell’identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l’istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l’esito finale della segnalazione.
LE TUTELE
Protezione della riservatezza dei segnalanti
- L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
- La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
- La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
Protezione dei dati personali
- Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
- Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- Le segnalazioni interne la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 1 anno a decorrere dalla data della di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.
Divieto di ritorsione
Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.
La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete all’Anac (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p6).
Misure di sostegno
È istituto presso l’ANAC (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p9) l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.