REVISIONE DELL’ART. 4 PUNTO C CASSA DI COLMATA PER SEDIMENTI DI DRAGAGGIO NON PERICOLOSI DENOMINATA “MOLO SALI” – STATO DI CONSISTENZA CONTABILE

Tipologia Decretazione
Numero 2023.0000393
Data 01/08/2023
Struttura Proponente DTEC
Oggetto REVISIONE DELL’ART. 4 PUNTO C CASSA DI COLMATA PER SEDIMENTI DI DRAGAGGIO NON PERICOLOSI DENOMINATA “MOLO SALI” – STATO DI CONSISTENZA CONTABILE
Contenuto PREMESSO che in data 31 marzo 2008 è stato sottoscritto l’Accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Venezia-Malcontenta-Marghera (di seguito A.d.P. “Moranzani”) che prevedeva il deposito di 750.000 mc di sedimenti di dragaggio classificati “oltre C” non pericolosi ai sensi del c.d. “Protocollo 1993”, all’interno della Cassa di Colmata “Molo Sali”, la cui realizzazione e gestione, nonché la successiva restituzione al sedime portuale, sono regolamentate all’art. 4 punto C del summenzionato A.d.P. “Moranzani”;

CONSIDERATO che rispetto a quanto inizialmente preventivato il quantitativo di sedimenti “oltre C” da scavare è stato notevolmente ridimensionato e che la Cassa di Colmata, funzionale al contenimento di tali materiali è stata realizzata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (di seguito anche “AdSPMAS”) e successivamente completata da SIFA S.c.p.A., concessionaria della Regione del Veneto per il Progetto Integrato Fusina, sulla base dei progetti approvati dal Commissario Delegato ex OPCM 3383/2004 con propri Decreti n. 10 del 18.09.2008 e n. 28 del 16.12.2009;

CONSIDERATO che, a fronte della suddetta riduzione dei sedimenti “oltre C”, il refluimento degli stessi all’interno della cassa di colmata fino alla sua saturazione e la successiva restituzione del sedime ad ADSPMAS per poterne realizzare una banchina fruibile non hanno tempi certi e che tale situazione può essere motivo di un’ulteriore compromissione dello stato della struttura che nel corso degli anni ha subito non solo i fenomeni di ossidazione fisiologici;

RITENUTA la necessità di far fronte inoltre a un fenomeno di spanciamento del palancolato perimetrale attraverso la realizzazione di opere ulteriori rispetto a quelle originariamente previste, consistenti in interventi di consolidamento strutturale del palancolato perimetrale (attività non prevista nei quadri economici di progetto e che non trova copertura finanziaria nell’ambito dell’A.d.P. “Moranzani”);

PRESO ATTO dell’Accordo preliminare sottoscritto tra ADSPMAS e la concessionaria regionale SIFA S.c.p.A. in attuazione di quanto deliberato dal Comitato di Sorveglianza di cui all’art. 16 dell’A.d.P. “Moranzani” (di seguito anche “CdS Moranzani”) nella seduta del 20 giugno 2018, finalizzato a regolamentare la futura gestione della Cassa di Colmata “Molo Sali” in un’ipotesi di esclusione dall’A.d.P. “Moranzani” e che il Comitato di Sorveglianza di cui all’art. 16 dell’A.d.P. “Moranzani” ha approvato nella seduta del 28 settembre 2018 il testo dell’Accordo sopra citato per quanto attiene il conferimento di sedimenti “entro C”, oltre che “oltre C non pericolosi” all’interno della cassa stessa al fine di far fronte ad una situazione emergenziale venutasi a creare;

VALUTATA la necessità, rappresentata da AdSPMAS, sulla scorta di quanto manifestato alla Regione del Veneto e al “CdS Moranzani”, di rientrare, nei tempi tecnici strettamente necessari, nella disponibilità del sedime della Cassa di Colmata “Molo Sali” al fine di completarne il riempimento e garantirne la stabilità, la durabilità e la funzionalità, considerato il lasso di tempo trascorso dalla realizzazione del palancolato ad oggi, determinato dalle diverse previsioni temporali per completare il refluimento;

VISTA la nota PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0010590.10-08-2018 con la quale AdSPMAS ha richiesto alla Regione del Veneto, nella sua veste di coordinatore del Comitato di Sorveglianza ex art. 16 dell’AdP Moranzani, di valutare una rivisitazione dello stesso accordo ai fini dell’esclusione della Cassa di Colmata Molo Sali dal sistema impiantistico Moranzani;

CONSIDERATA la revisione dell’art. 4 punto C dell’Accordo di Programma “Moranzani” PROTOCOLLO AdSP MAS.U.0017460.11-12-2019, che ha stabilito:
- che la cassa di colmata avrebbe potuto ricevere al suo interno anche sedimenti classe “entro C Protocollo 1993”, oltre che ai sedimenti “classe oltre C non pericolosi”
- che al fine di stabilire il valore contabile e patrimoniale delle opere restituite all’ AdSP si sarebbe dovuto redigere un documento attestante lo stato di consistenza contabile, con oneri in capo ad ADSPMAS, al fine di determinare l’esposizione finanziaria di SIFA S.c.p.A. da ristorare a SIFA S.c.p.A. da parte di AdSPMAS con modalità da concordare tra le parti;

VISTO lo stato di consistenza contabile trasmesso in data 22/12/2021 (prot. 2021-APVEAPV-0019494) dal quale risulta che l’esposizione finanziaria di SIFA s.c.p.A., al netto dei ricavi, è pari a complessivi € 2.060.266,79.

VISTA la decretazione 346 del 27/06/2022 con la quale si autorizzava la suddetta spesa, nonché il ristoro della stessa all’interno della tariffa di conferimento con modalità da definirsi mediante accordo tra le parti;

VISTA l’immediata esigibilità del credito e ritenuto poco opportuno legarne il ristoro ai conferimenti presso la cassa di colmata al Molo Sali;

TUTTO CIO’ PREMESSO si autorizza la liquidazione in unica rata del credito accertato per un importo complessivo di € 2.060.266,79 corrispondente all’esposizione finanziaria di SIFA S.c.p.A per attività e opere già realizzate, come certificato dallo stato di consistenza contabile redatto da professionista incaricato, e pertanto liquidabile;

La spesa trova copertura nella decretazione n. 346 del 27/06/2022
Spesa Prevista 2.060.266,79
Principali Documenti
Allegati 2023.0000393_decretazione.pdf