Impegno di spesa per la rappresentanza e assistenza stragiudiziale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale all’Avv. Alberto Checchetto dello Studio Olivetti Scopinich del Foro di Venezia al fine di risolvere in via conciliativa le vertenze inerenti le diffide INAIL prot. AdSPMAS n. 7489 del 20/04/2022, prot. AdSPMAS n. 14887 del 24/08/2022, prot. AdSPMAS n. 14888 del 24/08/2022, prot. AdSPMAS n. 14891 del 24/08/2022, prot. AdSPMAS n. 14893 del 24/08/2022 e prot. AdSPMAS n. 20783 del 30/11/2022.

Tipologia Decretazione
Numero 2023.0000251
Data 05/05/2023
Struttura Proponente SG
Oggetto Impegno di spesa per la rappresentanza e assistenza stragiudiziale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale all’Avv. Alberto Checchetto dello Studio Olivetti Scopinich del Foro di Venezia al fine di risolvere in via conciliativa le vertenze inerenti le diffide INAIL prot. AdSPMAS n. 7489 del 20/04/2022, prot. AdSPMAS n. 14887 del 24/08/2022, prot. AdSPMAS n. 14888 del 24/08/2022, prot. AdSPMAS n. 14891 del 24/08/2022, prot. AdSPMAS n. 14893 del 24/08/2022 e prot. AdSPMAS n. 20783 del 30/11/2022.
Contenuto PREMESSO che:
- con nota assunta al prot. AdSPMAS n. 7489 del 20/04/2022, INAIL diffidava AdSPMAS al pagamento a titolo di rimborso delle prestazioni erogate dal medesimo Istituto per la malattia professionale patita dal lavoratore portuale Sig. ......... ;
- con nota assunta al prot. AdSPMAS n. 14887 del 24/08/2022, INAIL diffidava AdSPMAS al pagamento a titolo di rimborso delle prestazioni erogate dal medesimo Istituto per la malattia professionale patita dal lavoratore portuale Sig. .........;
- con nota assunta al prot. AdSPMAS n. 14888 del 24/08/2022, INAIL diffidava AdSPMAS al pagamento a titolo di rimborso delle prestazioni erogate dal medesimo Istituto per la malattia professionale patita dal lavoratore portuale Sig. ......
- con nota assunta al prot. AdSPMAS n. 14891 del 24/08/2022, INAIL diffidava AdSPMAS al pagamento a titolo di rimborso delle prestazioni erogate dal medesimo Istituto per la malattia professionale patita dal lavoratore portuale Sig. .........;
- con nota assunta al prot. AdSPMAS n. 14893 del 24/08/2022, INAIL diffidava AdSPMAS al pagamento a titolo di rimborso delle prestazioni erogate dal medesimo Istituto per la malattia professionale patita dal lavoratore portuale Sig. ........;
- con nota assunta al prot. AdSPMAS n. 20783 del 30/11/2022, INAIL diffidava AdSPMAS al pagamento a titolo di rimborso delle prestazioni erogate dal medesimo Istituto per la malattia professionale patita dal lavoratore portuale Sig. ...........;
VISTI gli orientamenti giurisprudenziali in materia, le precedenti conciliazioni raggiunte e
l’importante risparmio ottenuto dall’Ente grazie all’attività svolta dall’Avv. Alberto Checchetto dello Studio Olivetti Scopinich del Foro di Venezia, si è chiesto al medesimo legale, valutati i
documenti trasmessi, di verificare la volontà di INAIL di addivenire ad una transazione, evitando
così gli ulteriori oneri derivanti da un giudizio;
TENUTO CONTO che INAIL, per il tramite della sua Avvocatura Regionale per il Veneto, ha
manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione conciliativa con AdSPMAS relativa alle
posizioni degli ex lavoratori portuali sopra indicati, in relazione alla quale INAIL intende agire in regresso;
CONSIDERATO CHE è interesse dell'Ente tutelare i propri interessi;
VISTO l’art. 6 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante “Riordino della legislazione in materia portuale” come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 istitutivo delle Autorità di Sistema Portuale, che al comma 7 prevede la facoltà di attribuire il patrocinio in giudizio agli avvocati del libero foro, ciò in coerenza con le previsioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio del 26.02.2014 che espressamente esclude all’art. 10 i servi-zi legali dall’ambito di applicazione della normativa sugli appalti di servizi, come tra l’altro confermato anche dal parere del Consiglio di Stato del 6 ottobre 2017 n. 2109;
ATTESO altresì che con sentenza del Consiglio di Stato n. 3238/2014 è stata ritenuta facoltativa e
non obbligatoria la rappresentanza dell’Ente da parte dell’Avvocatura di Stato;
CONSIDERATA la peculiarità della materia, nonché l’opportunità e la necessità di un’assistenza legale specializzata e particolarmente esperta nella materia quale quella offerta dallo Studio Legale Olivetti e Scopinich, nella persona dell’Avv. Alberto Checchetto, che ha già raggiunto in fattispecie simili conciliazioni convenienti per l’Ente;
VISTO il preventivo inviato dall’Avv. Alberto Checchetto acquisito a protocollo AdSPMAS n. 3697 del 22/02/2023, che ammonta ad Euro 3.000,00 (spese generali al 15%, CPA al 4% e IVA al 22% inclusi);
Tutto ciò premesso, si chiede di autorizzare la spesa complessiva di euro € 3.000,00, somma da impegnarsi sul capitolo di bilancio 113.95 in base agli stanziamenti assegnati con bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso. Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica in ordine alla conformità rispetto alla normativa vigente ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dall’ente con delibera del Comitato Portuale n. 2 del 29.03.2007 e dal MIT con nota M_TRA/DINFR/prot. 5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con delibera del Comitato Portuale n. 19 del 22.12.2011, approvata dal MIT con nota M_TRA/PORTI/prot. 3877 del 23.03.2012.
Spesa Prevista 3.000,00
Principali Documenti
Allegati 2023.0000251_decretazione_AT_SENSIBILI.pdf