APV / BONICIOLLI (Cassazione Civile-Sezione Lavoro, RG. 23880/2014) – Rifusione spese di lite a seguito di soccombenza.

Tipologia Decretazione
Numero 2021.0000290
Data 18/05/2021
Struttura Proponente SG
Oggetto APV / BONICIOLLI (Cassazione Civile-Sezione Lavoro, RG. 23880/2014) – Rifusione spese di lite a seguito di soccombenza.
Contenuto Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 14.11.08, l’Autorità Portuale di Venezia avviava un contenzioso nei confronti dell’ex Presidente APV ..........., chiedendo la condanna dello stesso alla restituzione delle somme erroneamente percepite dallo stesso come integrazione dell’indennità di carica, così come prevista dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 10.07.1997.
Nello specifico, con decretazione n. 2007 del 13.01.2004 l’Ente aveva provveduto alla corresponsione a favore del ......... di € 78.430,92 a titolo di integrazione dell’indennità di carica, calcolata ricomprendendo nella somma utilizzata alla base del calcolo (trattamento economico del Segretario Generale) anche i ratei di TFR spettanti al Segretario stesso.
Successivamente, tuttavia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con determinazione del 07.06.2004 aveva chiarito che nella somma da prendere a base per il calcolo di detta indennità di carica a favore dei Presidenti delle Autorità Portuali non doveva essere incluso il TFR spettante al Segretario Generale.
Contestualmente, il Ministero aveva altresì invitato le Autorità Portuali a voler tenere conto di tali indicazioni nel calcolo delle indennità da corrispondere ai propri Presidenti e a voler procedere al recupero delle eventuali somme erogate in difformità della interpretazione resa dall’Avvocatura Generale con nota n. 51975 del 08.04.2004.
In tal senso provvedeva dunque APV, invitando il ....... alla restituzione delle somme indebitamente percepite, risultanti dalla differenza tra l’indennità effettivamente corrisposta e quella che l’Ente avrebbe dovuto corrispondere senza inclusione nel trattamento economico del Segretario Generale (che, come detto, rappresenta il dato base per il conteggio dell’indennità di carica) dei ratei del TFR maturati.
A fronte del diniego opposto dall’ex Presidente, l’Ente si vedeva costretto ad adire le vie giudiziali per il recupero forzoso dell’indebito.
I primi due gradi di giudizio si sono conclusi con la soccombenza della ricorrente Autorità Portuale. Infatti, con sentenza pubblicata il 5 ottobre 2013, la Corte d’Appello di Venezia confermava la decisione del giudice di prime cure con cui era stata rigettata la domanda dell’Amministrazione ricorrente volta ad ottenere la restituzione della somma pari ad € 81.425,15, asseritamente versata in eccesso in favore dell’ex Presidente ...........
Avverso detta pronuncia della Corte d’Appello di Venezia, l’Autorità Portuale proponeva nel 2014 ricorso per Cassazione, affidandone l’incarico all’Avvocatura Generale dello Stato.
Tale giudizio è stato definito dalla Suprema Corte con sentenza depositata in data 13 aprile 2021 (allegata), con cui il ricorso proposto è stato dichiarato inammissibile e l’Amministrazione ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali al 15%.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Ente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del DPR n. 115/2002. Rispetto a tale ultimo punto, sono in corso le opportune verifiche con l’Avvocatura Generale dello Stato e, ove risultasse dovuto, si procederà con ulteriore impegno di spesa per l’ulteriore versamento del contributo unificato.
Con comunicazione email del 26 aprile 2021 i legali difensori del ...... chiedevano all’Amministrazione di provvedere al versamento delle somme dovute a titolo di rifusione delle spese di lite mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al cliente presso ........... sede di Trieste, Via Mazzini, IBAN IT.............
Per tutto quanto sopra, si decreta l’autorizzazione alla spesa di cui sopra per un importo omnicomprensivo di € 7.549,36 (incluso rimborso spese generali al 15%, CPA 4 % ed IVA al 22%). Si attesta che è stata svolta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dall'Ente con delibera del Comitato Portuale n. 2 del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007 e successivamente modificato con delibera del Comitato Portuale n. 19 del 22.12.2011 approvata dal Ministero vigilante con nota M_TRA/PORTI/Prot. 3877del 23.03.2012. La somma viene impegnata al capitolo n. 126.10 del 2021 in base agli stanziamenti assegnati con Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario incorso.
Spesa Prevista 7.549,36
Principali Documenti
Allegati 2021.0000290_decretazione_AT_SENSIBILI.pdf