Impegno di spesa per la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale porti di Venezia e di Chioggia, da parte dell’Avvocato Prof. Francesco Volpe del Foro di Padova avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – per l’impugnazione del Decreto n. 68 del 05/03/2021 del Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo relativo al progetto recante “Interventi per la protezione e la conservazione dei fondali del canale Malamocco Marghera-Opere di protezione delle Casse di Colmata”.

Tipologia Decretazione
Numero 2021.0000180
Data 12/04/2021
Struttura Proponente SG
Oggetto Impegno di spesa per la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale porti di Venezia e di Chioggia, da parte dell’Avvocato Prof. Francesco Volpe del Foro di Padova avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – per l’impugnazione del Decreto n. 68 del 05/03/2021 del Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo relativo al progetto recante “Interventi per la protezione e la conservazione dei fondali del canale Malamocco Marghera-Opere di protezione delle Casse di Colmata”.
Contenuto PREMESSO CHE sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero della transi-zione ecologica (www.va.minambiente.it, sezione Provvedimenti) è stato pubblicato il Decreto n. 68 del 05/03/2021 del Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo relativo al progetto recante “Interventi per la protezione e la con-serva-zione dei fondali del canale Malamocco Marghera-Opere di protezione delle Casse di Colmata”.
CONSIDERATO CHE è interesse dell'Ente tutelare i propri interessi procedendo all’impugnazione del sopra citato Decreto.
VISTO l’art. 6 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante “Riordino della legislazione in materia portuale” come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 istitutivo delle Autorità di Sistema Portuale, che al comma 7 prevede la facoltà di attribuire il patrocinio in giudizio agli avvocati del libero foro, ciò in coerenza con le previsioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio del 26.02.2014 che espressamente esclude all’art. 10 i servizi legali dall’ambito di applicazione della normativa sugli appalti di servizi, come tra l’altro confermato anche dal parere del Consiglio di Stato del 6 ottobre 2017 n. 2109.
VISTO l’art. 6 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante “Riordino della legislazione in materia portuale” come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 istitutivo delle Autorità di Sistema Portuale, che al comma 7 prevede la facoltà di attribuire il patrocinio in giudizio agli avvocati del libero foro, ciò in coerenza con le previsioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio del 26.02.2014 che espressamente esclude all’art. 10 i servizi legali dall’ambito di applicazione della normativa sugli appalti di servizi, come tra l’altro confermato anche dal parere del Consiglio di Stato del 6 ottobre 2017 n. 2109.
VISTO l’art. 43 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 recante il T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.
VISTI i poteri attribuiti al Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ai sensi del Decreto M INF. UFFGAB. REG DECRETI. R. 0000576. 16-12-2020 e registrato da AdSP MAS con Prot. AdSP MAS.E.18853. 30-12-2020.
CONSIDERATA la peculiarità del contenzioso in oggetto, nonché l’opportunità e la necessità di una difesa specializzata e particolarmente esperta nella materia, qual è quella offerta dall’Avv. Prof. Francesco Volpe del Foro di Padova.
CONSIDERATO il preventivo inviato dall’Avv. Prof. Francesco Volpe e acquisito a protocollo AdSPMAS n. 4766 del 24/03/2021, che prevede per la fase di introduzione della controversia (ivi compresa l'eventuale fase cautelare), euro 8,000, oltre ad I.V.A., e c.p.a., alle spese vive e al contributo unificato (euro 650,00), ma senza le spese forfetarie del 15%. Per la proposizione di eventuali motivi aggiunti contro provvedimenti sopravvenuti, da euro 2,000 a euro 5,000, oltre agli accessori già detti. Per la fase di definizione della con-troversia nel merito euro 3.000, oltre agli accessori già detti.
RITENUTA la necessità di procedere alla costituzione in giudizio affidandone il relativo patrocinio all’ Prof. Francesco Volpe del Foro di Padova.
Tutto ciò premesso, si chiede di autorizzare la spesa complessiva di Euro 23.000,00, calcolata sui valori massimi indicati, (IVA al 22%, CPA al 4% incluse; spese generali al 15% non previste da preventivo), ed ulteriore margine per far fronte anche alle spese vive, somma da impegnarsi sul capitolo di bilancio 113.95 in base agli stanziamenti assegnati con bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso. Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica in ordine alla conformità rispetto alla normativa vigente ed al rispetto delle norma del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dall’ente con delibera del Comitato Portuale n. 2 del 29.03.2007 e dal MIT con nota M_TRA/DINFR/prot. 5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con delibera del Comitato Portuale n. 19 del 22.12.2011, approvata dal MIT con nota M_TRA/PORTI/prot. 3877 del 23.03.2012. Allegati: preventivo acquisito a protocollo AdSPMAS n. 4766 del 24/03/2021.
Spesa Prevista 23.000,00
Principali Documenti
Allegati 2021.0000180_decretazione.pdf