Tipologia | Decretazione |
Numero | 2019.0000679 |
Data | 28/01/2020 |
Struttura Proponente | SG |
Oggetto | Impegno di spesa per l’affidamento all’avv. Alberto Checchetto dell’incarico per la costituzione in giudizio da-vanti al Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro- nel ricorso RG n. 1879/2019 |
Contenuto | PREMESSO che INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha promosso, con ricorso avanti al Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro- RG n. 1879/2019, notificato ad AdSPMAS in data 24/09/2019, chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: • Ritenere e dichiarare che la letale malattia professionale (omissis) sofferta dal de cuius di cui meglio agli atti di causa è stata causata per fatto e colpa di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale; • Condannare AdSPMAS al pagamento all’INAIL di € 464.320,81 oltre agli interessi legali; CONSIDERATO che è interesse di AdSPMAS costituirsi nel citato procedimento al fine di garantire la tutela degli interessi e della comunità portuale; VISTA la comunicazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato acquisita al protocollo AdSPMAS n. 14261 del 14.10.2019 e le precedenti note prot. AdSPMAS n. 5259 del 08.04.2019 e n. 12091 del 28.08.2019, con le quali manifesta la volontà di rimettere il patrocinio per le cause in materia di risarcimento danni da amianto relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado ove non vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, così come previsto dai commi 1 e 5 dell’Art. 417-bis. Difesa delle pubbliche amministrazioni.". VISTO l’art. 6 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante “Riordino della legislazione in materia portuale” come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 istitutivo delle Autorità di Sistema Portuale, che al comma 7 prevede la facoltà di attribuire il patrocinio in giudizio agli avvocati del libero foro e, al precedente comma 5 prevede che ad ADSP non si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e si applicano unicamente i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTI i poteri attribuiti al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale ai sensi dell’art. 8 della Legge 28 gennaio 1994, n° 84 e sue successive modificazioni ed integrazioni; CONSIDERATA la peculiarità del contenzioso in oggetto, nonché l’opportunità e la necessità di una difesa specializzata e particolarmente esperta nella materia quale quella offerta dallo Studio Legale Olivetti e Scopinich, nella persona dell’Avv. Alberto Checchetto Per la difesa nel giudizio in oggetto specificato, l’avv. Checchetto ha proposto in data 22/11/2019 un preventivo di spesa pari ad euro € 8.928,77 (iva, cpa e rimborso spese inclusi), recepito a protocollo AdSPMAS n. 16293/2019; Tutto ciò premesso, si chiede di autorizzare la spesa complessiva di euro € 8.928,77, somma da impegnarsi sul capitolo di bilancio 113.95 in base agli stanziamenti assegnati con bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso. Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica in ordine alla conformità rispetto alla normativa vigente ed al rispetto delle norma del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dall’ente con delibera del Comitato Portuale n. 2 del 29.03.2007 e dal MIT con nota M_TRA/DINFR/prot. 5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con delibera del Comitato Portuale n. 19 del 22.12.2011, approvata dal MITcon nota M_TRA/PORTI/prot. 3877 del 23.03.2012. Allegati: PROT. AdSP MAS.E.0012091.28-08-2019, n. 14261 del 14.10.2019 e n. 5259 del 08.04.2019, prot. AdSPMAS n. 0016293.22-11-2019 |
Spesa Prevista | 8.928,77 |
Principali Documenti | |
Allegati | 2019.0000679_decretazione.pdf |