Oggetto: Elite Vacanze Gestioni Soc. c/ Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale – Ricorso in ottemperanza ex artt. 112 e 34, IV comma CPA –esecuzione sent. TAR Veneto n. 788/2019

Tipologia Decretazione
Numero 2019.0000390
Data 25/07/2019
Struttura Proponente SG
Oggetto Oggetto: Elite Vacanze Gestioni Soc. c/ Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale – Ricorso in ottemperanza ex artt. 112 e 34, IV comma CPA –esecuzione sent. TAR Veneto n. 788/2019
Contenuto Con ricorso notificato in data 06.03.2018 R.G. 238/2018, la società Elite Vacanze Gestioni Srl aveva convenuto la scrivente Autorità avanti il T.A.R. per il Veneto chiedendo l’annullamento, previa sospensione, della comunicazione prot. AdSPMAS 2632 del 14.02.2018 di annullamento ex art. 21 nonies L. n. 241/1990 della procedura di gara per l’affidamento in concessione demaniale marittima del “Fabbricato 280”, nonché dell’allegato decreto presidenziale n. 72 del 14.02.2018, con condanna al risarcimento del danno emergente conseguente all’annullamento della procedura di gara; il T.A.R. per il Veneto aveva quindi definito il giudizio con sentenza n. 1101/18 con la quale il ricorso avversario era stato in parte respinto ed in parte accolto.
In particolare, la sentenza di primo grado, nell’accogliere la domanda di risarcimento del danno emergente, indicava criteri indennitari - risarcitori per l’ultimo dei due progetti: posto che il provvedimento adottato dall’Amministrazione doveva essere qualificato come revoca legittima, è stato stabilito spettare alla ricorrente solo il diritto al risarcimento del danno emergente, da individuare nelle sole spese documentate, sostenute per modificare il progetto dopo l’aggiudicazione e prima della sua caducazione; con la precisazione che tali spese potessero essere risarcite solo se la ricorrente fosse stata in grado di fornire alla Autorità la copia dei pagamenti effettuati. Inoltre il TAR disponeva che la somma così individuata dovesse essere ridotta del 20%, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 21 quinquie.Oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Cio’ premesso il Collegio, disponeva:
-che la ricorrente dovesse fornire all’Autorità, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della presente decisione, copia dei pagamenti effettuati per la revisione dei progetti fino alla data del provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione, secondo quanto specificato in sentenza;
-che l’Autorità dovesse a sua volta proporre alla ricorrente, nei successivi quarantacinque giorni, una somma volta a ristorare il legittimo affidamento della medesima, secondo i criteri più sopra fissati e, quindi, con riduzione del 20% del totale delle spese;
-che all’importo così calcolato andassero aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, fino all’effettivo soddisfo.
Elite Vacanze Gestioni S.r.l., con lettera prot. AdSPMAS 16327 19.12.2018, trasmetteva in termini la documentazione asseritamente attestante i pagamenti effettuati dalla Società per la revisione del progetto di valorizzazione del Fabbricato 280 per complessivi euro 84.835, 87, comprensivi anche delle spese di lite liquidate nell’ordinanza cautelare n. 123/18, oltre ad interessi maturandi. AdSPMAS dava corso all’ offerta della somma a ristoro della ricorrente con PEC prot. 1615 AdSPMAS in data 1.2.19, per un importo complessivo inferiore ammontante ad euro 44.919,19, per le motivazioni di cui alla medesima lettera. In particolare l’importo corrispondente alle spese di euro 53.404,00 era stato ridotto ad euro 42.723,20 ex art. 21 quinquies della l. 241/09 e s.m.i. nella percentuale del 20%; ad esso erano stati aggiunti la rivalutazione monetaria ( euro 256,34) e gli interessi legali sulla somma rivalutata ( euro 141,30) fino al 31.01.2019, così per euro 397,64, per un totale di euro 43.120,84; oltre alle spese di lite liquidate nell’ordinanza cautelare del TAR per il Veneto n. 123/18 pari ad euro 1.500 con accessori di legge per un totale di euro 1.798,35 a titolo di spese di lite e così per complessivi euro 44.919,19.
La ricorrente invece con lettera prot. AdSPMAS n. 1733 del 4.2.19, contestava la quantificazione della somma operata dall’Ente e proponeva Ricorso ex artt. 112 e 34, IV comma CPA in ottemperanza avanti il TAR per il Veneto, notificato in data 8.3.2019.
Si costituiva in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, ribadendo la posizione già assunta. Quindi il TAR per il Veneto definiva il ricorso accogliendolo con sent. n. 788/2019 e riconoscendo ad Elite la somma di euro 56.426,50 da ridursi del 20% e dunque euro 45.141,20, maggiorate di interessi e rivalutazione a far data dal 14 febbraio 2018 così per euro 45.953,50. A tale somma vanno aggiunte le spese di lite liquidate nell’ordinanza cautelare del TAR per il Veneto n. 123/18 pari ad euro 1.500 con accessori di legge per un totale di euro 2.188,68. Il tutto per il complessivo importo di euro 48.142,26, da corrispondere nel termine accordato dal TAR, ossia 30 giorni dalla comunicazione dell’avv. Mariagrazia Romeo ns prot. AdSP MAS 9375.28-06-2019 (ossia entro il 28 luglio2019).
Tutto ciò premesso si chiede di autorizzare la spesa di complessivi euro 48.142,26, di cui euro 2.188,68 a titolo di spese legali ed euro 45.953,50 a titolo di risarcimento danni in favore della società Elite Vacanze Gestioni, secondo le modalità che verranno in seguito comunicate dall’avv. Maria Grazia Romeo, come da sua email in data 4.07.2019.
Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica in ordine alla sua conformità rispetto alla vigente normativa nonchè alle disposizioni di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 2/2007 e dal MIT con nota M_TRA/DINFR/prot. 5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con deliberazione del Comitato Portuale n. 19/2011 approvata dal Ministero vigilante con nota M_TRA/PORTI/prot. n. 3877 del 23.03.2012. La somma viene impegnata al capitolo n. 113.95 del 2019 in base agli stanziamenti assegnati con Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso.
Si allegano:
-PEC prot. 1615 AdSPMAS in data 1.2.19 offerta somma a ristoro della ricorrente;
-sent. TAR Veneto n. 788/2019;
- nota avv. Romeo AdSP MAS.E.0009375.28-06-2019;
Spesa Prevista 48.142,26
Principali Documenti
Allegati 2019.0000390_decretazione.pdf